Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44070 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44070 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARONI PIER CARLO N. IL 12/10/1969
avverso la sentenza n. 775/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza era confermata quella di primo grado con la quale
Maroni Pier Carlo era ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali e minaccia
grave in danno di Capobianco Salvatore Luciano, con il riconoscimento delle
attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti;

atto redatto dal proprio difensore, avv. Gabriele Cofanelli, affidato a tre motivi:
violazione di legge penale, con riferimento al mancato riconoscimento
dell’estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela accettata fin dal 26
febbraio 2012; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
determinazione della pena ed all’giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche;
intervenuta estinzione del reato per effetto della prescrizione, maturata dopo la
decisione impugnata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, atteso che i
reati per i quali intervenuta condanna sono perseguibili d’ufficio ed il riconoscimento
delle attenuanti generiche non incide sul regime di procedibilità degli stessi (Sez. 5,
n. 37223 del 24/06/2010, Pasquariello, Rv. 248426);
– che, con riferimento al secondo motivo, va rimarcato che tanto la modulazione
della pena, quanto il riconoscimento delle attenuanti generiche, e il connesso
giudizio di bilanciamento con le aggravanti, sono statuizioni che l’ordinamento
rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il
sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla
legge e ai canoni della logica; nel caso di specie la Corte d’appello non ha mancato
di motivare la propria decisione sui punti in questione, facendo riferimento alla
gravità oggettiva dei fatti (avendo la vittima riportato la semi-amputazione di parte
del padiglione auricolare destro);
– che con riferimento alla prescrizione, la rilevata inammissibilità dei primi due
motivi impedisce di rilevare la prescrizione, sollecitata con il terzo motivo, poiché
verificatasi in epoca successiva alla pronuncia di appello del 5 aprile 2012 (i fatti
sono del 21.3.2005, per cui essa è compiuta il 21 settembre 2012);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere estensore

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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