Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44065 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44065 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA DONATO N. IL 03/08/1957
avverso la sentenza n. 822/2011 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
30/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Bevilacqua Donato, per i reati di rissa aggravata, lesioni personali e
porto di un coltello fuori dalla propria abitazione, la pena concordata con la pubblica
accusa nella misura di quattro mesi e venti giorni di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto redatto
personalmente, l’imputato, denunciando mancanza di motivazione in ordine alla

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere
di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio – 7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile – 1 giugno 2000 n.
1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio – 30 giugno 2003 n. 27930,
Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV
234824; Cass. I, 10 gennaio – 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622;
Cass. II, 17 novembre 2011 – 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il c

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mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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