Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44063 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44063 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOSIO GIAN MARIA N. IL 16/08/1974
avverso la sentenza n. 2202/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
409/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Bosio Gian Maria, per il reato di dichiarazione di false generalità, con
riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena concordata con la pubblica
accusa nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto redatto
personalmente, l’imputato, denunciando mancanza di motivazione in ordine alla

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (considerata anche la presenza della
confessione dell’imputato); il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a
soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella
impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici
elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di
gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni
fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio – 7 luglio 1992
n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile – 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio – 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio – 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre 2011 – 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il crségli r este’ sore

mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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