Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44062 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44062 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA ROCCO N. IL 26/06/1972
avverso la sentenza n. 223/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza era confermata quella di primo grado con la quale
Messina Rocco era ritenuto responsabile, all’esito di rito abbreviato, per il reato di
cui all’art. 3

bis della legge 575/1965 (inottemperanza nel termine fissato

all’obbligo di versare la cauzione impostagli), con il riconoscimento delle attenuanti
generiche;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

pen., poiché a suo giudizio non è emersa una prova certa della sua responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso l’evidente ed assoluta genericità
dell’atto di impugnazione, poiché per un verso è pacifico che l’imputato non ha
versato la somma di € 154,93 nel termine imposto, avendo egli in sede di appello
dedotto solamente la mancanza di disponibilità economiche sufficienti e per altro
verso, a fronte di una analitica motivazione della corte territoriale in ordine al
difetto di prova e di allegazione di circostanze di fatto tali da avvalorare la tesi
difensiva, il ricorrente si limita a censura la decisione per violazione dell’articolo 192
cod. proc. pen., senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione;
– che in via generale deve ritenersi inammissibile il motivo in cui si deduca la
violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare la motivazione di una
sentenza, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla
motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc.
pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma
primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi
dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n.
45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il contgli re est nsore

atto redatto personalmente, denunciando violazione dell’articolo 192 cod. proc.

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