Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44061 del 01/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44061 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRINZEIU SILVIU N. IL 28/02/1990
avverso la sentenza n. 4977/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FA-n0

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Brinzeiu Silviu, per due delitti di furto aggravato di un telefono cellulare
e di capi di vestiario e per un furto semplice di articoli di profumeria, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla
recidiva, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi dieci di

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto del redatto personalmente, denunciando erronea applicazione di legge penale
con rifermento all’aggravante mezzo fraudolento (consistita nell’occultamento) e
con riferimento alla mancata esclusione della recidiva;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono assolutamente generici e, per
altro, manifestamente infondati atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione
della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto,
anche con riferimento al riconoscimento della recidiva, correttamente contestata,
interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, che non era in suo
potere modificare salvo a respingere la richiesta, espressamente rilevandone la
congruità. E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura della sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza
di legittimità, che riconosce che la valutazione di congruità può essere, per la
natura della sentenza in esame, meramente enunciativa dell’effettuata ricognizione
della conformità ai parametri dettati dall’art. 133 C.P.;
– che con riferimento alla lamentata insussistenza dell’aggravante, deve ricordarsi
che in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo
l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi
di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla
pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte
in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in
questo caso, la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444,
comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base
dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi
dedotti nel ricorso

(tra le ultime, Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 – dep.

02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865); sotto tale profilo deve riconoscersi la
2

reclusione, più euro 600 di multa;

correttezza del controllo operato dal giudice del patteggiamento, non potendo certo
spingersi la Corte ad esaminare gli atti del procedimento o i documenti estranei ad
esso e la censura proposta dal ricorrente, sul punto, non offre alcun elemento
critico, attesa la sua assoluta genericità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere estesore

importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA