Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44059 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44059 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
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ALMONTA5 ESSAMA N. IL 01/01/1992
avverso la sentenza n. 4668/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Almontasir Essama, per il reato di furto tentato di quanto contenuto
all’interno di un’autovettura, con attenuanti generiche valutate come equivalenti
alla contestata recidiva, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di
sei mesi di reclusione, più euro 200 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a

mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. ed alla congruità della pena;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, attesa l’assoluta genericità delle
proposte doglianze, a fronte del fatto che, nell’impugnata sentenza, si dà
espressamente atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
comprese quelle costituite dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.e dalla ritenuta congruità della pena; il che
basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di
motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora
facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal
testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa
invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (ved. in
proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio – 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV
191238; Cass. III, 19 aprile – 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583;
Cass. II, 21 maggio – 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13
luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Kounnya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 – 17
febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere es ensore

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propria firma, l’imputato, denunciando mancanza di motivazione in ordine alla

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