Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44058 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44058 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DECATALDO COSIMO N. IL 08/08/1957
avverso la sentenza n. 7422/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TARANTO, del 25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

(..

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Decataldo Cosimo, per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale,
la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di un anno e sei mesi di
reclusione, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pena

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto del difensore avv. Franz Pesare, denunciando mancanza di motivazione, ex art.
125, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla ragione per la quale non vengono
ritenute attendibili le prove contrarie, come richiesto dall’art. 546, lettera E, cod.
proc. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere
di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio
– 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile – 1 giugno 2000 n.
1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio – 30 giugno 2003 n. 27930,
Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV
234824; Cass. I, 10 gennaio – 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622;
Cass. II, 17 novembre 2011 – 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che con specifico riferimento alla sussistenza di “prove contrarie” il ricorso si
presenta assolutamente generico, limitandosi a lamentare l’omessa motivazione
sulle stesse, ma senza indicare alcun elemento;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui

sospesa;

importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento alla

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere estensore

cassa delle ammende.

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