Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44054 del 01/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44054 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCCI ANTONIO N. IL 13/11/1965
avverso la sentenza n. 1465/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

,.,

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado in punto
di pena, De Lucci Antonio era ritenuto responsabile di furto aggravato della somma
di 1685€ in un ufficio postale, con attenuanti generiche valutate come equivalenti
alle ritenute aggravanti ed alla recidiva;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

assunzione di una prova decisiva, con riferimento ai fotogrammi della ripresa
filmata che aveva consentito l’identificazione dell’imputato da parte della teste di
PG, Vigilante Celestino, nonché motivazione carente o illogica, derivante dalla
carenza istruttoria e da un mancato vaglio critico delle testimonianze;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso l’evidente ed assoluta genericità
dell’atto di impugnazione, poiché l’identificazione dell’imputato è avvenuta
attraverso il riconoscimento operato dall’impiegata Costa, che lo conosceva
personalmente, sicché la censura proposta contro la decisione non si confronta con
la specifica motivazione adottata dai giudici della corte d’Appello di Salerno, rispetto
alla quale non risulta proposta, nel ricorso, alcuna specifica confutazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013

re

Il fsapsi liere stensore
and

la

atto redatto dal difensore avv. Maurizio Elio De Feo, denunciando mancata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA