Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44053 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44053 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARTA GAVINO N. IL 28/06/1967
avverso la sentenza n. 168/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari, dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto dall’imputato
avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro che lo condannava per il delitto di
violenza privata;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto a firma del difensore, avv. Giuseppino Monni, denunciando violazione di legge

primo grado vi è stato un mutamento della persona fisica del giudicante non
comunicata all’imputato, non è stata rilevata l’improcedibilità del reato per difetto di
querela e non è stata rilevata la nullità della notifica della sentenza di primo grado
all’imputato contumace, per cui giudizio di appello inficiato da nullità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché le prime due censure sono da
ritenersi generiche, in quanto non attinenti alla motivazione della sentenza
impugnata, che si limita a dichiarare la tardività dell’impugnazione, e la terza
censura è manifestamente infondata, poiché la sentenza di primo grado è stata
notificata per estratto a mani di Carta Salvatore, indicato nella relata di notifica del
30 ottobre 2010 (la quale fa prova fino a querela di falso, mai proposta
dall’imputato) come familiare convivente per cui nessun rilievo assume la
certificazione anagrafica di residenza in luogo diverso; di conseguenza appare
corretta la decisione della Corte d’appello di Cagliari con la quale il ricorso
depositato il 28 dicembre 2010 è stato ritenuto tardivo, poiché proposto oltre il
termine di 45 giorni decorrente dalla avvenuta notifica per estratto della decisione
di primo grado, dovendosi altresì precisare che la raccomandata del 2 novembre
2010 inviata all’interessato per avvisarlo dell’avvenuta notifica è irrilevante;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013

DEPOSITATA”

penale e processuale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, poiché in

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