Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44051 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44051 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARANGELO NATALE N. IL 21/12/1961
avverso la sentenza n. 3328/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TARANTO, del 01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Carangelo Natale, per il reato di furto aggravato in abitazione, con
attenuanti generiche ed attenuante del danno di speciale tenuità, valutate come
prevalenti sull’aggravante, la pena concordata con la pubblica accusa nella
misura di mesi quattro di reclusione, più euro 150 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a

mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto
(come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del
medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece
desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (ved. in
proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio – 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV
191238; Cass. III, 19 aprile – 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583;
Cass. II, 21 maggio – 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13
luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio
– 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il
cui importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il cor>gliere estensore

IN CAN-LE”

propria firma, l’imputato, denunciando mancanza di motivazione in ordine alla

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