Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44050 del 01/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44050 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLISANTI CONCETTA N. IL 29/03/1964
avverso la sentenza n. 2/2011 TRIB.SEZ.DIST. di GROTTAGLIE, del
28/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

T-

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
Dellisanti Concetta era ritenuta responsabile di tentate lesioni in danno di Anti
Mario;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, con
atto redatto dal difensore avv. Biagio Leuzzi, denunciando erronea applicazione

offesa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità del motivo, poiché la
ricorrente si limita a richiamare la censura di inattendibilità della persona offesa, in
quanto portatrice di pretestuose pretese economiche e di interessi antagonistici
rispetto a quelli dell’imputata, già proposta in sede di appello;
– che la sentenza impugnata motivava specificamente sul punto, osservando che la
persona offesa ha riferito gli accadimenti dei quali era rimasta vittima in maniera
precisa, esponendoli in modo coerente dal punto di vista intrinseco, senza incorrere
in alcuna contraddizione di rilievo ed anzi tacendo numerose circostanze a sé
favorevoli, così evidenziando l’assenza di un intento calunniatorio nei confronti delle
controparti processuali;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere stensore

dell’art. 192 cod. proc. pen., con riferimento al giudizio di attendibilità della persona

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA