Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44049 del 15/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44049 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARISI CARMELO N. IL 24/12/1977
avverso la sentenza n. 2761/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 15/10/2015

RG 6690-2015

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Parisi Carmelo
con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per evasione
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione e violazioni di
legge;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché:
a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto
riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell’apprezzamento di merito del
primo Giudice, il primo motivo è diverso da quelli consentiti, prospettando
censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio,
precluse in questa sede di legittimità. Quanto secondo motivo con il quale si
deduce la prescrizione successiva alla sentenza di primo grado, il motivo è
manifestamente infondato perché secondo la giurisprudenza di legittimità ormai
costante non rileva la prescrizione del reato successiva la sentenza in appello
laddove impugnazione sia inammissibile
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese pr essuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma il i5o re 2015
il pre dente
L’ estensiore

/go

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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