Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44047 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44047 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIAZZESE CORRADO N. IL 10/06/1978
avverso la sentenza n. 4/2009 TRIB.SEZ.DIST. di AVOLA, del
01/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Piazzese Corrado ricorre avverso la sentenza 1.2.11, emessa dal Tribunale di Siracusa-sezione
distaccata di Avola ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per due reati di
furto aggravato, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di
mesi due di reclusione ed E 60,00 di multa, a titolo di continuazione con quella di cui alla sentenza
219/07 del medesimo tribunale.

comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla esclusione di cause di
proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, in quanto
manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di

e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2013

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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