Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44046 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44046 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OLZA SRL
avverso l’ordinanza n. 166/2013 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
29/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 15/07/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele Mazzotta,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Corvaglia, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Ancora Davide, quale legale rappresentante della Olza Sri, società

provvisoria, propone a mezzo difensore ricorso per cassazione contro
l’ordinanza del tribunale del riesame di Lecce che ha rigettato l’appello
contro il decreto del 15 ottobre 2013 con il quale il gip presso il tribunale
di Lecce ha rigettato la richiesta volta ad ottenere la revoca del
sequestro preventivo degli impianti relativi al parco fotovoltaico
“Principessa Sofia”, sito in agro di Soleto.
2.

La difesa evidenzia i seguenti motivi di censura:
a. violazione degli articoli 321 del codice di procedura penale,
640 bis del codice penale, 12 del decreto legislativo 387-2003
e 27 della legge regione Puglia numero 1-2008. Secondo il
ricorrente l’impianto fotovoltaico è stato realizzato in virtù di
una valida ed efficace DIA, perché già consolidata alla data di
entrata in vigore della legge regionale 31-2008.
b. violazione degli articoli 321 del codice di procedura penale,
640 bis cod. pen. e dell’articolo 3, comma 1, lett. B), della
legge regione Puglia numero 31-2008; la difesa sostiene che
l’impianto fotovoltaico Principessa Sofia sia conforme anche
alle previsioni della predetta legge regionale.
c.

violazione degli articoli 321 del codice di procedura penale,
640-bis, 476 e 479 del codice penale; secondo la difesa i falsi
contestati al capo sei dell’ordinanza cautelare non sussistono
e sono comunque irrilevanti in relazione alla configurazione
del delitto di truffa aggravata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sulla considerazione che il difensore dell’indagato, che sia anche
legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a
1

indagata per la truffa aggravata descritta al capo nove dell’imputazione

ì

sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame
avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto
della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all’uopo
preventivamente conferito apposita procura speciale (Sez. 5, n. 9435
del 10/11/2011, Pambianchi, Rv. 251997), la Corte, rilevata la
mancanza di tale documento, invitava il difensore, all’udienza del
28.05.2014, a fornire la relativa prova. Il difensore chiedeva rinvio per la
produzione della procura speciale e in data 9 luglio 2014 depositava atto

con timbro di deposito presso la Procura della Repubblica di Lecce del 29
ottobre 2013, attestante l’anteriorità del predetto atto rispetto al ricorso
per Cassazione.
2. Ciò premesso, va ulteriormente rilevato, in questa sede, che ai
sensi del combinato disposto degli artt. 39, co. 3, d.lgs. 231/2001 e 100
c.p.p., l’ente può partecipare al procedimento penale a carico del
rappresentante legale, imputato del reato da cui dipende l’illecito
amministrativo, solo se conferisce al difensore procura speciale (art.
100, co. 1, cod. proc. pen.).
3. Orbene, ritiene questo Collegio che l’atto depositato dal difensore
non sia sufficiente a sostenere la sua legittimazione alla proposizione del
ricorso. In primo luogo, infatti, deve rilevarsi come l’atto non sia
configurabile quale procura speciale, ma come semplice nomina di
difensori (così essendo, tra l’altro, qualificato il documento dallo stesso
conferente).
4. In secondo luogo, e ciò appare a questa Corte dirimente, la
nomina afferisce alla difesa nel procedimento avente ad oggetto la
contestazione, a carico della società, dell’illecito amministrativo di cui
agli articoli 5, 6 e 24 del d.lgs. 231/2001, mentre nel caso in esame si
tratta di un sequestro operato in relazione al reato di cui all’art. 640 bis
c.p. (capo 9 della rubrica); ciò risulta sia dall’ordinanza impugnata
(primo capoverso della motivazione), sia dallo stesso ricorso (primo
capoverso del primo motivo).
5. Dunque, la prodotta nomina, che non fa riferimento specifico alla
possibilità di ricorrere per cassazione (l’atto parla genericamente della
possibilità di proporre eventuali impugnazioni) e che si riferisce ad un
procedimento per illecito amministrativo, non può ritenersi sufficiente a
legittimare il ricorso per cassazione contro un provvedimento di natura
cautelare reale, per di più relativo ad una contestazione di reato non

2

di nomina di difensori da parte della Olza srl datato 26 ottobre 2013 e

richiamata nell’atto e relativa a fatti contestati alla persona fisica dell’ex
amministratore.
6. Manca, dunque, non solo una procura speciale per il ricorso in
Cassazione, ma altresì una valida nomina a difensore per l’impugnazione
del sequestro disposto con riferimento al reato commesso dall’ex
amministratore della società, Ancora Davide (l’amministrazione della
società è stata affidata al dr. Piero Congedi con delibera assembleare del

7. La mancanza di una valida procura speciale comporta
l’inammissibilità del ricorso.
8.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/07/2014

24.10.2013, prodotta in copia dall’avv. Corvaglia in data 9 luglio 2014).

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