Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44046 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44046 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SING (O SINGH) HARDAYAL N. IL 06/10/1962
avverso la sentenza n. 10/2012 TRIBUNALE di ANCONA, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 01/07/2013
Singh Hardayal ricorre avverso la sentenza 10.7.12 del Tribunale di Ancona che ha confermato
quella in data 18.6.10 del Giudice di pace di Fabriano con la quale è stato condannato, per il reato di
lesioni volontarie, alla pena di € 600,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile Nawab Khoklert..
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per essere stata ritenuta
coimputato Sing Gurmukh il quale, secondo l’assunto della p.o. Nawab, era colui che lo tratteneva
per le braccia mentre il Singh lo colpiva.
Inoltre — conclude il ricorrente — suscitava perplessità la circostanza che da pugni e schiaffi al volto
potesse essere derivato un trauma distorsivo alla spalla sinistra della parte lesa.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto tendente a sottoporre al giudice di
legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, il giudice di appello ha ineccepibilmente evidenziato come la responsabilità del
Singh per il reato di lesioni riposi principalmente sulle dichiarazioni della p.o. — la cui attendibilità
è stata adeguatamente argomentata, anche con riferimento alle imprecisioni del narrato in ordine a
circostanze spazio-temporali di contorno -, corroborate dalle risultanze di cui al referto ospedaliero
e dalla dichiarazioni della teste Babaian, secondo cui Nawab era stato aggredito con pugni al viso
dal Singh, tanto da riportare — ha rimarcato il giudice di appello — un ematoma alla regione
mentoniera, del tutto compatibile con quanto dichiarato dalla p.o.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
contraddittoriamente la colpevolezza dell’imputato e contestualmente la non colpevolezza del
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013