Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44045 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44045 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO DANIELE N. IL 02/09/1971
avverso la sentenza n. 544/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MASCALUCIA,
del 24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 01/07/2013
Giordano Daniele ricorre avverso la sentenza 24.10.12, emessa dal Tribunale di Cinia-sezione
distaccata di Mascalucia ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per due
reati di furto aggravato, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti
anche alla contestata recidiva, la pena di mesi sei di reclusione ed €180,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, I luglio 2013
comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere il giudice applicato il minimo della pena.