Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44044 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44044 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

BUTTAZZO Egidio, nato, nato a Cavallino il 30/11/1975;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, del 14
marzo 2014;

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sante
Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Gabriele Gennaccari, sostituto processuale dell’avv. Luigi
Rella, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 febbraio 2014 il GIP del Tribunale di Lecce custodia
cautelare in carcere nei confronti di Egidio Buttazzo, indagato per il delitto di
partecipazione all’associazione mafiosa intesa “Sacra Corona Unita”

avente la

disponibilità di armi per il conseguimento delle proprie finalità, operante in fazioni,

Data Udienza: 11/07/2014

dan e gruppi anche autonomi o strutturati orizzontalmente nelle province di Lecce,
Brindisi e Taranto, con riti di formale affiliazione e attribuzione di “doti”,
caratterizzata dalla forza di intimidazione dei suoi appartenenti e della conseguente
condizione di assoggettamento ed omertà sia all’interno che all’esterno utilizzata per
la commissione di delittie per la realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti destinati
anche agli affiliati latitanti, ai detenuti ed ai loro familiari, per il controllo del
territorio e dell’attività svolgendosi in esso, per la gestione ed il controllo delle

In particolare, si riteneva che l’indagato, formalmente affiliato, fosse dedito al
traffico ed allo smercio di sostanze tipo cocaina, marijuana ed hashish sul territorio
di Cavallino e dintorni.
Era, inoltre, indagato del reato di cui all’art. 74 legge stupefacenti e dello spaccio
dello stesso stupefacente, ai sensi dell’art. 73 della stessa legge.

2. Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall’indagato, il Tribunale di
Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe, confermava l’impugnato provvedimento.

3. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’indagato, avv. Luigi Rella, ha
proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo si denuncia inosservanza od erronea applicazione delle
norme processuali con riferimento agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.per difetto
delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali nonché dell’art. 275
dello stesso codice di rito; dell’art. 7 I. n. 203/91 per asserita inidoneità della
idoneità della misura custodiale più grave al soddisfacimento delle esigenze
cautelari; nonché manifesta illogicità della motivazione. In particolare, si contesta la
ritenuta sussistenza degli elementi indiziari idonei a sostenere l’accusa di
partecipazione soggettiva; deducendo mancanza di riscontro in riferimento alle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Verardi Alessandro ed Ingrosso Mauro, in
merito alla presunta affiliazione e, comunque, il difetto dell’elemento soggettivo
relativamente al resto associativo.
Identica censura era mossa con riferimento al reato di partecipazione
all’associazione dedita al narcotraffico ed al ritenuto spaccio.
Si censurava, infine, la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima doglianza si colloca in area d’inammissibilità, censurando la
struttura motivazionale del provvedimento impugnato sul versante
dell’apprezzamento delle risultanze investigative anche in ragione di un preteso
travisamento delle stesse e della mera apparenza del contesto giustificativo.

2

attività criminose varie

In realtà, il tessuto argomentativo dell’ordinanza in esame non merita i rilievi di
parte, avendo il giudice del riesame correttamente valutato le risultanze
investigative, rendendo motivazione che è da ritenere capace di giustificare il
conclusivo giudizio di idoneità delle stesse emergenze al conseguimento del
coefficiente di gravità indiziaria tale da legittimare il titolo di custodia cautelare.
Si tratta, in tutta evidenza, di argomentato apprezzamento di merito, che proprio in quanto corredato di adeguata giustificazione – sfugge al sindacato di

Di contro, l’impugnazione di parte ricorrente è intesa a veicolare nel giudizio
un’alternativa prospettazione di quelle stesse risultanze, offrendo una diversa
chiave di lettura, improponibile in questa sede di legittimità.
Manifestamente infondata é anche la censura relativa alle esigenze cautelari, la
cui sussistenza è stata legittimamente presunta in ragione della natura dei reati in
contestazione, così come peraltro aggravati dalla speciale circostanza di cui all’art.
7. Correttamente, é stato ritenuto che dagli atti di causa non emergessero elementi
tali da escludere la sussistenza delle dette esigenze cautelari, né ragione contraria
era stata prospettata dalla difesa. D’altronde, anche al di là della presunzione di
legge, il giudice del riesame ha individuato elementi positivi, in rapporto ai
precedenti penali, anche specifici, dell’indagato, a conferma della ritenuta esistenza
di esigenze cautelari giustificative della più grave misura custodiale adottata.

2. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed
alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria degli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1.ter disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso l’11/07/2014

questa Corte regolatrice.

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