Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44044 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44044 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCOTTI LUCIANO N. IL 12/06/1964
avverso la sentenza n. 67/2010 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Biancotti Luciano ricorre avverso la sentenza 17.7.12 della Corte di assise di appello di Milano con
la quale, in parziale riforma di quella in data 13.5.10 del G.i.p. di Sondrio, esclusa l’aggravante dei
futili motivi ed assorbito il reato di cui all’art.393 c.p. sub C) in quello di omicidio
preterintenzionale, ha rideterminato la pena per quest’ultimo reato e per quello di cui all’art.572 c.p.
sub A), unificati ex art.81 cpv. c.p., in anni 13 e mesi 4 di reclusione.

appello concesso le invocate attenuanti generiche, pur avendo ritenuto di dover ridimensionare, in
termini di gravità, il comportamento del Biancotti tanto da escludere l’aggravante dei futili motivi.
La Corte milanese avrebbe invece dovuto rivalutare complessivamente la personalità del reo e la
sua condotta, anche ai fini della concedibilità delle attenuanti generiche, avendo invece richiamato
la sentenza di primo grado in merito alla capacità a delinquere del Biancotti,contraddittoriamente
escludendo però l’aggravante dei futili motivi.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, del
tutto legittimamente essendo state negate all’imputato le attenuanti generiche in ragione della
oggettiva gravità dei fatti e della personalità estremamente negativa del Biancotti, soggetto — ha
evidenziato il giudice di secondo grado — che con frequenza quotidiana sottoponeva la vittima
Consonni Antonietta Pierina a violenze fisiche tali da averne minato col tempo l’integrità morale e
fisica, fino a cagionarne la morte con la condotta descritta al capo B) dell’imputazione, dopo
un’ennesima violenta aggressione in esito alla quale l’imputato solo dopo 40 ore di agonia della
Consonni si era deciso a richiedere i soccorsi, quando però era ormai troppo tardi per salvare la vita
della sfortunata donna.
La difesa del ricorrente, peraltro, non ha evidenziato in questa sede elementi di segno favorevole
alla concessione delle attenuanti ex art.62-bis c.p., non considerati dai giudici territoriali,
limitandosi e sostenere una contraddizione tra l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi e la
mancata concessione delle attenuanti generiche, laddove peraltro la Corte milanese ha correttamente
sottolineato come solo la mancanza di certezza in ordine al movente dell’aggressione in danno della

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice di

Consonni abbia portato ad escludere la configurabilità dell’aggravante in questione, non rilevando
certo tale esclusione ai fini di un ridimensionamento della estrema gravità oggettiva dei fatti e della
personalità totalmente negativa del Biancotti.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, I luglio 2013

€ 1.000,00.

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