Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44041 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44041 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABBRUSCATO ALESSANDRO N. IL 19/01/1972 parte offesa nel
procedimento
c/
MICALI SALVATORE N. IL 26/06/1978
avverso il decreto n. 3183/2009 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 01/07/2013
Abbruscato Alessandro ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. di Messina il
6.11.12, nel procedimento a carico di Micali Salvatore, indagato per il reato di cui all’ art. 616 c.p.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento, violazione
dell’art.606, comma 1, lett.c) c.p.p., per avere il giudice deciso sulla opposizione all’archiviazione
senza fissare l’udienza ex art.410 c.p.p. e ciò malgrado fosse stata fatta esplicita richiesta, nell’atto
assistito all’incontro tra Abbruscato Alessandro e Danilo Salvo, avrebbe potuto chiarire che era
stato quest’ultimo a riferire loro che il Micali ‘armeggiava’ nella buca delle lettere della p.o.
Inoltre — prosegue il ricorrente — era stato chiesta l’esame anche di Cardile Francesco, il quale
avrebbe potuto riferire sulle condizioni dell’immobile di proprietà della p.o. e che l’unico intervento
sullo stesso edificio risaliva all’anno 2007.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per ragioni
di merito avverso provvedimento di archiviazione emesso ai sensi del comma 2 dell’art.410 c.p.p.
In tema, infatti, di opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il g.i.p. abbia dichiarato de
plano l’inammissibilità dell’opposizione della p.o. motivandola sotto entrambi i profili richiesti
dall’art.410 c.p.p., ed in particolare ritenendo inidonee le ulteriori indagini espletate a sostenere
l’accusa in giudizio nei confronti del Micali, avendo il Salvo, sentito il 2.6.12, escluso di aver
notato il Micali armeggiare nella cassetta postale di Abbruscato Alessandro, il giudice di legittimità
non può sindacare la valutazione di merito della infondatezza della notizia di reato svolta dal
giudice delle indagini (Cass., sez.V, 8 febbraio 2007, n.11524), in quanto deducibile con ricorso per
cassazione, in tema di archiviazione, è solo l’omessa fissazione da parte del g.i.p. dell’udienza
camerale di cui all’art.410 c.p.p. e l’omessa motivazione in ordine alla inammissibilità
dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal p.m., che costituiscono
violazione sostanziale del diritto della p.o. al contraddittorio ex art.178, comma 1, lette) c.p.p.
(Cass., sez.VI, 30 settembre 2008, n.40601).
di opposizione, di voler proseguire le indagini per sentire Abbruscato Rosario il quale, avendo
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Roma, 1 luglio 2013
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.