Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44040 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44040 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPENGA WALTER N. IL 17/11/1979 parte offesa nel procedimento
CUCCARESE GIUSEPPE N. IL 22/07/1975 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 951/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Spenga Walter e Cuccarese Giuseppe, parti offese nel procedimento a carico di ignoti per il reato di
diffamazione a mezzo stampa, ricorrono personalmente avverso il decreto di archiviazione emesso
in data 11.6.12 dal G.i.p. di Monza, deducendo, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato
provvedimento, con il primo motivo, erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt.595,
comma 3 e 596-bis c.p., e, con il secondo motivo, violazione di legge con riferimento alla ritenuta

Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti
personalmente dalle parti offese le quali, invece, non hanno diritto di proporre personalmente il
ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio
di legittimità si applica la regola dettata dall’art.613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’apposito albo (Sez.un., 16
dicembre 1998, n. 24; Sez.VI, 5 febbraio 2010, n.7956), che sia stato nominato mediante
dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con
raccomandata (Sez.un., 27 settembre 2007, n.47473).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 1 luglio 2013
IL C3IdIGLIEI~sore

tardività della proposta querela.

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