Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44038 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44038 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEGAN SAMUEL N. IL 16/01/1978
avverso la sentenza n. 5591/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BOLZANO, del 09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 01/07/2013
Degan Samuel ricorre avverso la sentenza 9.7.12, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bolzano ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, unificati ex
art.8 l cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di
anni due di reclusione ed € 700,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
fatti, in termini prossimi ai minimi edittali, considerato anche l’elevato e ingiustificato aumento per
la continuazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza determinazione della pena, in ragione della scarsa gravità dei