Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44037 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44037 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAZMADZE JONI N. IL 01/12/1977
ATANASOV ATANAS N. IL 30/03/1983
ALEKSANDROV ALEKSANDAR N. IL 31/01/1973
avverso la sentenza n. 12430/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
07/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 01/07/2013
Razmadze Joni, Atanasov Atanas e Aleksandrov Aleksandar ricorrono avverso la sentenza 7.7.12,
emessa dal Tribunale di Napoli ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il
reato di concorso in tentato furto in abitazione, esclusa la contestata recidiva, la pena —
condizionalmente sospesa per tutti, beneficio per il solo Atanasov condizionalto alla prestazione di
attività non retribuita in favore della collettività – di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con tre distinti atti di
identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice motivato
in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti – che non prevedeva la concessione delle a attenuanti
generiche – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013
DEPOSITATA.’
e300,00 di multa ciascuno.