Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44035 del 01/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 44035 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ha pronunciato la seguente

grfit/TE /1,2 14.

4:2WERWrrg
sul ricorso proposto da:
RICCI RENATO N. IL 17/09/1936
avverso la sentenza n. 5/2009 TRIB.SEZ.DIST. di ORBETELLO, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

FATTO E DIRITTO

Ricci Renato ricorre avverso la sentenza 26.4.12 del Tribunale di Grosseto-sezione distaccata di
Orbetello, che ha confermato quella in data 9.6.08 del locale giudice di pace con la quale è stato
condannato alla pena di giustizia per il reato di inguria, chiedendo la declaratoria di improcedibilità

Osserva la Corte che l’intervenuta rituale remissione della querela ad opera dell’Avvocato Renzetti
Mara, nella qualità di procuratore speciale del querelante Intonaci Salvatore, e la contestuale
accettazione da parte del Ricci, di cui al verbale 16.10.12 presso gli Ufficio della Questura di
Grosseto, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto
al Ricci estinto ai sensi dell’art.152 c.p., con conseguente condanna del querelato al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato Ricci Renato.
Roma, 1 luglio 2013

per essere detto reato estinto a seguito di intervenuta remissione di querela.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA