Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44034 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44034 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPPIELLO GIUSEPPE N. IL 07/02/1962
RICEPUTI SILVESTRO N. IL 01/01/1961
avverso la sentenza n. 3770/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Cappiello Giuseppe e Riceputi Silvestro ricorrono avverso la sentenza 15.5.12, emessa dal G.i.p. del
Tribunale di Monza ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per i reati loro
ascritti, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse al Riceputi attenuanti generiche , la pena —
condizionalmente sospesa per il Cappiello – di anni uno e mesi dieci al Cappiello e quella di anni
quattro di reclusione al Riceputi.

comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per avere il giudice escluso l’applicabilità dell’art.129 c.p.p.
nonostante l’unico elemento a carico fosse rappresentato dal verbale di dichiarazioni testimoniali
autoindizianti rese dal futuro imputato il 27.4.09 alla Guardia di Finanza senza l’ausilio di un
difensore e quindi in violazione degli artt.63 e 64 c.p.p.
Lamenta il Riceputi violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per mancata assoluzione,
come da accordo, dai reati di cui ai capi M),30C) e SSS), nonché difetto di motivazione per la
carenza del quadro probatorio enucleato a carico del ricorrente circa la riferibilità a lui delle
condotte di bancarotta ed infedeltà fiscale, le quali non avrebbero invece potuto essergli attribuite
trattandosi di reati propri del soggetto apicale investito del ruolo amministrativo.
Infine, la motivazione adottata dal giudicante, nell’escludere la possibilità di pronunciare sentenza
assolutoria ex art.129 c.p.p., era del tutto assente a livello grafico.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti (e riportato a pag.3 della sentenza, da cu
risulta, per i Riceputi, il calcolo della pena concordata con riferimento ai reati sub m),xx) e sss) ) e,
dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in
particolare ala comunicazione della notizia di reato e agli accertamenti effettuati nel corso delle
indagini preliminari.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere

Deduce il Cappiello, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455),
comportando la richiesta di applicazione di pena la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare
l’accusa, per cui la sentenza che accoglie la richiesta, contenendo un accertamento ed
un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, non deve contenere al riguardo una

Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013

espressa motivazione (cfr. Sez.un., 27 marzo 1992, n.5777, Di Benedetto).

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