Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44029 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44029 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARIO ROBERTO N. IL 25/06/1980
avverso la sentenza n. 2374/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 01/07/2013
Mario Roberto ricorre avverso la sentenza 19.7.12, emessa dal Tribunale di Cosenza ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato, concesse
attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi sei di reclusione ed
€120,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alla comunicazione della notizia di
reato, al verbale di sequestro e alla confessione resa dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza