Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44028 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44028 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KASEMI LEDIO N. IL 28/01/1990
HALILAJ DRINI N. IL 13/01/1989
avverso la sentenza n. 6764/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Kasemi Ledio e Halilaj Drini ricorrono avverso la sentenza 16.11.12, emessa dal Tribunale di
Firenze ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per i reati loro
rispettivamente ed anche in concorso ascritti, concesse ad entrambi attenuanti generiche equivalenti,
la pena di anni due, mesi uno di reclusione ed € 1.000,00 di multa al Kasemi e quella di anni due di
reclusione ed C 1.000,00 di multa ad Halilaj.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice esaminato la sussistenza di eventuali cause di
proscioglimento ex art.129 c.p.p. e per aver errato nel calcolo della pena, oltre che — secondo
l’Halilaj — per non aver concesso né l’attenuante ex art.62 n.4 c.p., né le attenuanti generiche e
neppure il beneficio della sospensione condizionale della pena, pervenendo ad una determinazione
del trattamento sanzionatorio eccessivamente lontano dai minimi edittali.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti – che prevedeva la concessione delle sole
attenuanti generiche – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.,
facendo riferimento in particolare ai verbali di arresto e perquisizione del 31.5.12.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

e 1.500,00.

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2013

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