Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44027 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44027 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAZZANIGA EMILIO N. IL 04/06/1940
avverso la sentenza n. 4940/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 01/07/2013
Cazzaniga Emilio ricorre avverso la sentenza 12.10.12, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di bancarotta fraudolenta,
esclusa la recidiva e concesse attenuanti generiche prevalenti, la pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
motivato in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., pur avendo la
difesa evidenziato concreti elementi al riguardo, per essere cioè l’ingente debito tributario che aveva
causato il fallimento, frutto di un calcolo erroneo effettuato dall’Amministrazione erariale.
Con il secondo motivo si censura l’omessa valutazione della sussistenza dei presupposti per
attribuire all’imputato la qualità di amministratore di fatto contestatagli.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento in particolare alla relazione del curatore fallimentare e agli altri atti
analiticamente elencati..
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455),
l’applicazione della richiesta di applicazione della pena comportando l’implicita rinuncia delle parti
a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli
artt.129 e 179 c.p.p. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso
prestato (Cass., sez.IV, 11 aprile 2008, n.16832).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per non avere il giudice adeguatamente
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013