Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44026 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44026 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORACI SALVATORE GIANFRANCO N. IL 06/07/1966
avverso la sentenza n. 1221/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Coraci Salvatore Gianfranco ricorre avverso la sentenza 26.10.12 della Corte di appello di Palermo
che ha confermato quella in data 18.1.10 del Tribunale di Trapani-sezione distaccata di Alcamo con
la quale è stato condannato, per i reati di minaccia grave e ingiurie, alla pena di mesi uno e giorni
dieci di reclusione.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per avere

intrinsecamente coerenti ed univoche le dichiarazioni della p.o. Federico Antonio, le quali erano
risultate anche prive di riscontri esterni.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art.61 n.10 c.p.,
in quanto al momento dei fatti la p.o., vice-sovrintendente della Polizia di Stato, non era in servizio.
Con il terzo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate per i soli
precedenti dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente
infondato.
Con motivazione congrua, che si sottrae a censure in questa sede, i giudici territoriali hanno
evidenziato come la responsabilità dell’imputato riposi sulle dichiarazioni della p.o. — la cui
attendibilità è adeguatamente argomentata – , secondo cui il Coraci lo aveva avvicinato, il 18 ed il
31.8.06, ingiuriandolo con l’epiteto “sbirro di merda”, facendo riferimento ad un arresto operato dal
Federico nei suoi confronti nel 1992 e minacciandolo poi di morte unitamente al piccolo che aveva
con sè .
Proprio con riferimento all’avvenuto arresto, per violazione della legge sugli stupefacenti, del
Coraci, correttamente è stata ritenuta sussistente l’aggravante di cui all’art.61 n.10 c.p., la condotta
dell’imputato essendo strettamente connessa all’attività di p.u. svolta dal Federico, a nulla rilevando
che nell’occasione quest’ultimo non fosse in servizio.
Da ultimo, legittimamente sono state negate all’impiltato le attenuanti generiche, anche in
considerazione dei precedenti penali del Coraci, trattandosi di parametro considerato dall’art.133

i giudici operato una ricostruzione del fatto contraddittoria ed incerta, ritenendo, erroneamente,

c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza che il ricorrente abbia peraltro
prospettato in questa sede elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013

P.Q.M.

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