Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44024 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44024 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEZZOTTA GIUSEPPE FAUSTO N. IL 25/01/1969
avverso la sentenza n. 2195/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 01/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia, riqualificata l’originaria imputazione di
ricettazione come furto pluriaggravato e rideterminata la pena, ha confermato, nel resto, la sentenza emessa in data 11 giugno 2004 dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, appellata da PEZZOTTA Giuseppe Fausto, dichiarato responsabile anche di violazione
degli obblighi della sorveglianza speciale di ps, delitti accertati il 24 dicembre 2003.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo difetto di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2013.

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