Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44023 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44023 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HADZOVIC SAFET N. IL 12/11/1965
avverso la sentenza n. 1034/2012 TRIBUNALE di NOVARA, del
06/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Hadzovic Safet ricorre avverso la sentenza 6.9.12, emessa dal Tribunale di Novara ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di furto aggravato tentato in concorso
e porto illegale degli oggetti di cui al capo B), unificati ex art.8 l cpv. c.p. e ritenuta la contestata
recidiva, la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed 500,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

di proscioglimento ex art.129 c.p.p. e per aver errato nel calcolo della pena.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p. , facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto
e degli atti ad esso allegati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla insussistenza di cause

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