Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44022 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44022 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUFFA LUIGI N. IL 19/08/1976
avverso la sentenza n. 4162/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

A

Buffa Luigi ricorre avverso la sentenza 5.11.12 della Corte di appello di Palermo che ha confermato
quella in data 3.10.1 del Tribunale di Trapani con la quale è stato condannato, concesse attenuanti
generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di € 51,00 di multa per il reato di
minaccia grave continuata.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

basata sulle sole dichiarazioni della p.o. Pecora Maria Anna, senza prendere in considerazione
quelle dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, laddove, con motivazione congrua ed immune da profili di
illogicità, i giudici territoriali hanno evidenziato come la responsabilità dell’imputato riposi sulle
dichiarazioni della p.o. — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata -, corroborate da quelle
rese dalla teste Scuderi Antonella, assistente sociale presente al momento dei fatti.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 1 luglio 2013

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere l’affermazione di responsabilità

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