Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44021 del 01/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44021 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELLUSO VINCENZO N. IL 01/01/1964
avverso la sentenza n. 232/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 01/07/2013
Melluso Vincenzo ricorre avverso la sentenza 1.6.12 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella in data 10.10.10 del Tribunale di Sciacca con la quale è stato condannato, per i
reati di violenza privata continuata (capo A), minacce gravi continuate (capo B) e tentata violazione
di domicilio aggravata (capo D), unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena — condizionalmente sospesa
— di mesi quattro di reclusione
territoriali basato l’affermazione di responsabilità sulle sole dichiarazioni della p.o. Guardino
Rossella, senza considerare che costei aveva rimesso la querela ed affermato anche di non essere
`spaventatissima’ per il comportamento dell’imputato, per cui — sostiene il Melluso — si era trattato
di minacce risibili e non di morte, essendo l’espressione ‘Ti ammazzo, ti uccido’, contenuta nel
capo d’imputazione, stata negata dalla p.o.
Quanto al reato di violenza privata, si era trattato — assume l’imputato – solo di una discussione con
la Guardino al termine della quale costei si era rifiutata di riprendere la relazione sentimentale ed
era risalita sulla propria vettura proseguendo tranquillamente la marcia, non ostacolata da un calcio
allo specchietto retrovisore inferto in un momento di nervosismo.
In ordine, infine, al reato di violazione di domicilio, dalle stesse dichiarazioni della Guardino era
risultato che era sempre stata costei ad aprire la porta in seguito alle insistenze verbali
dell’imputato, mentre da ultimo dovevano essere considerate le ragioni di astio che la predetta
nutriva per la rottura della relazione sentimentale durata sette anni.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto tendente a sottoporre al giudice di
legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, il giudice di appello ha ineccepibilmente evidenziato come la responsabilità del
Melluso per i reati ascrittigli riposi principalmente sulle dichiarazioni della p.o. — la cui attendibilità
è stata adeguatamente argomentata, anche con riferimento alla assenza di motivi di rancore verso
l’imputato – , secondo cui il Melluso, rifiutatosi di accettare la fine della relazione sentimentale
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici
durata sette anni, aveva iniziato ad insultarla e minacciarla, anche con l’invio di SMS del tenore:
vettura, venire sorpassata da quella condotta dal Melluso il quale, ponendosi di traverso, ne aveva
bloccato la marcia per poi sputarle contro, per cui era stata costretta ad effettuare una retromarcia
per poter proseguire e dirigersi verso il vicino Commissariato di polizia, inseguita sempre dal
Guardino rompendo lo specchietto retrovisore per poi fuggire non appena avvedutosi che la p.o.
stava per entrare in Commissariato.
Correttamente, pertanto, sono stato ritenuti integrati i reati ascritti al Melluso, tra cui quello di cui
all’ultimo comma dell’art.614 c.p. per aver preteso l’imputato, con atteggiamento violento, di fare
ingresso nella abitazione in cui aveva convissuto con la Guardino non avendo più alcun titolo per
entrarvi una volta interrotta appunto la relazione sentimentale con la parte lesa.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 luglio 2013
Melluso, che, dopo averla nuovamente bloccata, sceso dalla vettura, aveva colpito quella della