Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44020 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44020 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BASTIANI AMBRA N. IL 12/01/1983
avverso la sentenza n. 4932/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

De Bastiani Ambra ricorre avverso la sentenza 20.11.12, emessa dal Tribunale di Genova ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reat di furto aggravato ascrittole e
concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi quattro di reclusione ed 200,00 di
multa.
Deduce a ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

c.p., mentre la borsa contenente la refurtiva prelevata dall’esercizio commerciale, considerata
‘schermata’, altro non era che una borsa artigianalmente foderata di carta stagnola, inidonea ad
eludere i controlli vigenti all’interno del centro commerciale.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento in particolare all’avvenuto arresto in flagranza dell’imputata.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455),
comportando la richiesta di applicazione di pena la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare
l’accusa, per cui la sentenza che accoglie la richiesta, contenendo un accertamento ed
un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, non deve contenere al riguardo una
espressa motivazione (cfr. Sez.un., 27 marzo 1992, n.5777, Di Benedetto), mentre l’aggravante
contestata correttamente è stata ritenuta sussistente proprio in considerazione de particolare
accorgimento escogitato dall’odierna ricorrente per celare la refurtiva e sottrarsi a rilevamento da
parte dei sistemi antitaccheggio.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

comma 1, lett. b) c.p.p. per avere il giudice ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art.625 n.2

E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2013

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