Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44019 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44019 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC AMBROGIO N. IL 07/12/1972
avverso la sentenza n. 2093/2012 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,
del 24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 01/07/2013

Ahmetovic Ambrogio ricorre avverso la sentenza 24.10.12, emessa dal Tribunale di Civitavecchia
ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto
aggravato e concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi
sei di reclusione ed E lo0,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

di proscioglimento ex art.129 c.p.p., emergendo invece dagli atti la non configurabilità del tentativo,
essendo l’imputato stato fermato dalla polizia quando già aveva volontariamente desistito dal
proposito criminoso.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’art.129 c.p.p. , facendo riferimento in particolare al contenuto della comunicazione della notizia
di reato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), la
presentazione della richiesta di applicazione della pena comportando l’implicita rinuncia a far
valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli artt.
129 e 179 c.p.p. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso
prestato (v. Cass., sez.IV, 11 aprile 2008, n.16832).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla insussistenza di cause

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2013

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