Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44018 del 01/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44018 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUPOAE MARICEL MARIUS N. IL 16/09/1982
avverso la sentenza n. 108/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 01/07/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza Lupoae Maricel Marius era ritenuto responsabile,
previa riqualificazione del fatto, del reato di furto aggravato di un auto (artt. 624 e
625 nn. 2 e 7 cod. pen.), con attenuanti generiche valutate come equivalenti alle
ritenute aggravanti ed alla recidiva;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione della penale
responsabilità, con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di convalida
dell’arresto dal coimputato Oancea ed alla mancanza di prova in ordine alla
complicità nel furto dell’imputato, nonché illogicità e contraddittorietà della
motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che dalla lettura dell’impugnata
sentenza emerge che, secondo la Corte territoriale, !Imputato era in compagnia dei
complici anche prima che i tre si portassero a Brescia e che, considerando il
brevissimo tempo trascorso tra la sottrazione del bene e l’arresto dell’imputato e le
dichiarazioni dell’Oancea doveva ritenersi sussistere il reato di furto aggravato, in
luogo di quello originariamente contestato di ricettazione, confessato dall’Oncea in
sede di convalida dell’arresto; affermazioni, queste, che ben valgono a giustificare,
sul piano della correttezza giuridica e della coerenza logica, il confermato giudizio di
incolpevolezza, ed a fronte delle quali non risulta proposta, nel ricorso, alcuna
specifica confutazione circa la loro fondatezza;
– che con riferimento al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti
generiche va ricordato che il riconoscimento delle attenuanti generiche e il connesso
giudizio di bilanciamento con le aggravanti, sono statuizioni che l’ordinamento
rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il
sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla
legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d’Appello non ha mancato
di motivare la propria decisione sui punti in questione, facendo riferimento proprio
al modesto valore della vettura ed alla breve durata dell’impossessamento,
elementi invocati genericamente a sostegno del motivo di impugnazione; d’altra
parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice
prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p.,

atto redatto dal difensore avv. Laura Schifo, denunciando con due motivi

essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che nel discrezionale
giudizio complessivo, assumono eminente rilievo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere este sore

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA