Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44011 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44011 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUZHAQUI QEMAL N. IL 25/07/1980
avverso l’ordinanza n. 6416/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/02/2013
fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
sentita la
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lette/s ite le conclusioni del PG Dott. Al”,”‘” cry.d:o
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Uditi difensor Avv.;,

Data Udienza: 24/09/2013

A.

Ritenuto in fatto

MUZHAQUI Qemal ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe che ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di
Reggio Emilia lo ha ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza ex art.
186, comma 2, lettera c) e lo ha condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro

La Corte di merito ha ritenuto del tutto aspecifici i motivi con i quali l’imputato aveva
chiesto una riduzione del trattamento sanzionatorio.

Con il ricorso si sostiene, con il primo motivo,

la violazione del principio del

contraddittorio sul rilievo della omessa comunicazione alla controparte delle conclusioni
del P G.
Con il secondo motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 186, comma 9 bis del
codice della strada, giacchè l’adozione di un provvedimento di inammissibilità de plano
aveva impedito al giudicante l’esercizio di ufficio del potere sancito dalla norma citata ed
aveva comportato la disapplicazione del quarto comma dell’art. 585 c.p.p., laddove è
previsto la possibilità per l’imputato di presentare nella cancelleria del giudice
dell’impugnazione motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell’udienza.
Con il terzo motivo si lamenta l’ assenza di motivazione della ordinanza impugnata sul
motivo afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulle
quali neanche il giudice di primo grado si era pronunciato.

Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione del principio del
contraddittorio in quanto alla parte privata non è stato comunicato all’appellante il
parere reso dal P.G., è fondato.
Come già rilevato da questa Corte ( v., Sez. III, 16 maggio 2012, n. 18778, Di
Prospero, rv.252640) l’art. 591 comma 2, c.p.p.,consente evidentemente una decisione
de plano

sull’inammissibilità del ricorso, non prevedendo la necessità di un

contraddittorio ai sensi dell’art. 127 c.p.p.
La disposizione deve tuttavia – secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nelle
sentenze n. 348 e 349 del 2007 – essere interpretata in modo che risulti conforme ai
principi della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come interpretati e
specificati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, così come già avvenuto con

2

750,00 di ammenda ( fatto del 22 agosto 2004).

riferimento alla procedura di esame della richiesta di revisione. ( v. la citata sentenza ed
i riferimenti in essa contenuti).
Va, pertanto, riaffermato il principio che la procedura disegnata dall’art. 591 c.p.p.per la
declaratoria di inammissibilità della impugnazione non prevede che il Procuratore
generale esprima il proprio parere (nè, ovviamente, che la Corte di appello lo richieda);
che, tuttavia, ove la Corte d’appello sia pure irritualmente ciò faccia ed acquisisca il
parere del P.G., allora tale parere deve essere comunicato all’appellante ed allo stesso

contraddittorio.
Queste conclusioni sono state confermate anche dalla recentissima sentenza delle
Sezioni Unite 19 gennaio 2012, Dander, la quale, sempre in materia di revisione ha
statuito che, non essendo previsto parere alcuno da parte del pubblico ministero sulla
richiesta di revisione, ove tale parere sia irritualmente acquisito, esso deve essere
comunicato a pena di nullità al richiedente, ai fini di una corretta instaurazione del
contraddittorio.
Nella specie ciò non è avvenuto perché dal testo stesso dell’ordinanza impugnata
emerge che essa è stata pronunciata ” su conforme pare del P.G.”, il che ha appunto
determinato la violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio mentre gli atti vanno
trasmessi alla medesima Corte d’appello di Bologna perché proceda, in diversa
composizione, a nuovo giudizio. Gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla
Corte d’appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

deve essere consentito di interloquire, dovendosi assicurare il rispetto del principio del

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