Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44010 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44010 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
NOTI MARCO N. IL 19/04/1965
avverso la sentenza n. 400/2012 TRIBUNALE di IMPERIA, del
12/11/2012
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
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Data Udienza: 24/09/2013

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4.

Ritenuto in fatto

Il Procuratore generale di Genova ricorre avverso la sentenza di “patteggiamento” di cui
in epigrafe, che ha applicato nei confronti di NOTI Marco la pena per la contravvenzione
di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada ( accertata in data

Il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della confisca dell’autoveicolo sul rilievo che
non emergeva l’appartenenza del veicolo a persona estranea al reato.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.

In vero, a seguito della trasformazione in sanzione amministrativa della confisca del
veicolo condotto dal trasgressore, conseguente alle modifiche introdotte dall’articolo 33
della legge 29 luglio 2010 n. 120 agli articoli 186 e 187 del codice della strada, devi
comunque ritenersi, in mancanza di disposizioni transitorie, che, in caso di
“patteggiamento”, il giudice penale debba comunque disporre la confisca [ora, qualificata
appunto come sanzione amministrativa accessoria] con la sentenza che, poi, a cura del
cancelliere va trasmessa in copia al prefetto competente (articolo 224 ter, comma 2, del
codice della strada). Tale conclusione non implica la violazione del principio di legalità
previsto dall’articolo 1 della legge n. 689 del 1981: le violazioni di che trattasi, infatti, non
integrano ipotesi di condotte illegali amministrative, ma esclusivamente penali, solo che
ad esse si applica [ora] una sanzione che ha natura amministrativa [confisca del veicolo],
mentre l’articolo 1 citato recita “nessuno può essere assoggettato a sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione”, dovendosi intendere quest’ultima come violazione
“amministrativa” (tra le altre, Sezione IV, 6 ottobre 2010, Proc. gen. App. Bari in proc.
Losacco).

Da queste premesse, accertato, attraverso la lettura degli atti, imposta dalla natura della
censura, che il veicolo appartiene al trasgressore, va accolto il ricorso del Procuratore
generale, dovendosi annullare senza rinvio la sentenza di patteggiamento per il reato di
guida sotto l’influenza dell’alcool limitatamente alla mancata applicazione della confisca
obbligatoria del veicolo, confisca che dispone.
Detta sanzione amministrativa accessoria, può essere, infatti, ex art. 620, comma primo,
lett. I), c.p.p., direttamente disposta dal giudice di legittimità, trattandosi di
provvedimento consequenziale compatibile con la cognizione di mera legittimità, avuto
2

9.2.2011).

4.

riguardo all’appartenenza del veicolo all’imputato (accertata in sede di merito) e alla
superfluità di un nuovo giudizio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa

confisca

dell’autovettura Chrysler CB559HW, confisca che dispone.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso nella camera di consiglio in data 24 settembre 2013

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