Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44008 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44008 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
NAPOLITANO PAOLO N. IL 08/05/1962
avverso la sentenza n. 20371/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
15/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/se e le conclusioni del PG

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Qtz. 1-1404}

Uditi difensor Avv.; r•

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Data Udienza: 24/09/2013

Ritenuto in fatto

Il Procuratore generale di Napoli ricorre avverso la sente,a di “patteggiamento” di cui in
epigrafe, che ha applicato nei confronti di NAPOLJ,TANO Paolo la pena per la
contravvenzione di cui all’articolo 186, commi 2, lettera c), con l’aggravante prevista dal
comma 2 sexies dello stesso articolo,sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186,

Il ricorrente si duole dell’omessa verifica da parte del giudicante della sussistenza delle
condizioni per disporre la confisca del veicolo e della omessa applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Con riferimento alla omessa confisca del veicolo, va rilevato che anche a seguito delle
modifiche introdotte dall’articolo 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120 agli articoli 186 e
187 del codice della strada, è rimasto fermo per il giudice, nel caso di sentenza di
condanna o di applicazione della pena, l’obbligo (previsto per espressa disposizione di
legge a seguito del cosiddetto “decreto sicurezza” di cui al decreto legge 23 maggio 2008
n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125) di disporre la confisca del veicolo
condotto dal trasgressore (quale “sanzione amministrativa accessoria”, giusta il nuovo
testo dell’articolo 224 ter del codice della strada, che ha così qualificato una misura che in
precedenza era da considerare una “sanzione penale accessoria”, in forza di quanto
statuito dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della cassazione, rispettivamente
nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 e 25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in
proc. Caligo). Per l’effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca con la sentenza
che, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente (articolo 224
ter, comma 2, del codice della strada), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea
al reato; senza che rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca non sia stato sottoposto a
sequestro preventivo.
Verificato, pertanto, attraverso la lettura degli atti, imposta dalla natura della censura,
che il veicolo è di proprietà del trasgressore, si impone, pertanto, l’annullamento della
sentenza impugnata limitatamente al punto sopra indicato.

E’ fondata anche la seconda censura.
Con la sentenza di “patteggiamento” vanno applicate le sanzioni amministrative
accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’articolo 445, comma 1, c.p.p. limitato alle
2

comma 9 bis del codice della strada ( fatto accertato in data 25.2.2012).

pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne deriva
che con la sentenza

ex

articolo 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune
violazioni del codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza alcolica); e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto,
posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà
detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal

patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta
sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue
di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa
verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento,
anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede
comunque all’accertamento del reato, sia pure

sui generis, essendo fondato sulla

descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo
d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta (Sezione IV, 11
novembre 2010, Proc. gen. App. Venezia ed altro in proc. Marigo; nonché, Sezione IV, 17
dicembre 2010, Proc. gen. App. L’Aquila in proc. Meloni).

Del resto l’art. 186, comma 2 quater introdotto dal d.I.3 agosto 2007, n. 117, convertito
con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, prevede espressamente che le
sanzioni accessorie di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti.

Né l’applicazione del beneficio del lavoro di pubblica utilità esclude la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente, come si evince dal testo
dell’art. 186, comma 9 bis del codice della strada che prevede la riduzione alla metà della
predetta sanzione solo in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e all’omessa confisca
dell’autovettura e rinvia sui punti al Tribunale di Napoli.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di

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