Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44007 del 24/09/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44007 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
SANTIPO FEDERICA N. IL 22/09/1990
avverso la sentenza n. 4835/2012 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
21/11/2012
sentita la re ione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/se • e le conclusioni del PG Dottry- NA,.,t”.z.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 24/09/2013
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Ritenuto in fatto
Il Procuratore generale di Roma ricorre avverso la sentenza di “patteggiamento” di cui in
epigrafe, che ha applicato nei confronti di SANTIPO Federica la pena per la
contravvenzione di cui all’articolo 186, commi 2, lettera c), sostituita con il lavoro di
pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis del codice della strada ( fatto accertato in data
Il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Con la sentenza di “patteggiamento” vanno applicate le sanzioni amministrative
accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’articolo 445, comma 1, c.p.p. limitato alle
pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne deriva
che con la sentenza
ex
articolo 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune
violazioni del codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza alcolica); e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto,
posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà
detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal
prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di
patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta
sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue
di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa
20.8.2012).
verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento,
anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede
comunque all’accertamento del reato, sia pure
sui generis,
essendo fondato sulla
descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo
d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta (Sezione IV, 11
novembre 2010, Proc. gen. App. Venezia ed altro in proc. Marigo; nonché, Sezione IV, 17
dicembre 2010, Proc. gen. App. L’Aquila in proc. Meloni).
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Del resto l’art. 186, comma 2 quater introdotto dal d.I.3 agosto 2007, n. 117, convertito
con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, prevede espressamente che le
sanzioni accessorie di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti.
Né l’applicazione del beneficio del lavoro di pubblica utilità esclude la sanzione
dell’art. 186, comma 9 bis del codice della strada che prevede la riduzione alla metà della
predetta sanzione solo in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al
Tribunale di Latina.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
amministrativa accessoria della sospensione della patente, come si evince dal testo