Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44005 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44005 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ALESSANDRIA
nei confronti di:
BARDANELLI ALFONSO N. IL 13/05/1974
MURRU STEFANIA N. IL 29/12/1978
VERONICO ALDO N. IL 24/02/1937
avverso l’ordinanza n. 10077/2012 TRIB.SEZ.DIST. di NOVI
LIGURE, del 11/10/2012
sentita la elazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
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lette/se ite le conclusioni del PG Dott. 0 4,..ye.
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Uditi difensor Avv.; /

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Data Udienza: 24/09/2013

Ritenuto in fatto

Con ordinanza dibattimentale in data 11 ottobre 2012 il giudice monocratico di Alessandria,
sezione distaccata di Novi Ligure, rilevata l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio di
BARDANELLI Alfonso e degli atti precedenti, nel procedimento che vedeva coinvolti anche quali
coimputati MURRU Stefania e VERONICO Aldo, dato atto della stringente opportunità di evitare
separazione di posizioni processuali in quanto pregiudizievoli per l’economia del giudizio,

stessi nei confronti dell’imputato Belardinelli nonché dei conseguenti atti sino al decreto che
disponeva il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti all’ufficio del P.M. ai fini della
rinnovazione degli stessi nei confronti del summenzionato imputato.

Avverso tale provvedimento, definito abnorme, il Procuratore della Repubblica ricorre per
cassazione chiedendone l’annullamento, limitatamente alle posizioni processuali degli imputati
Murru e Veronico sul rilievo che questo avrebbe determinato una ingiustificata regressione del
procedimento nei confronti anche delle posizioni soggettive dei detti imputati, in violazione del
principio della irretrattibilità dell’azione penale.

Considerato in diritto

In conformità alle conclusioni del P.G. presso questa Corte, rileva il Collegio che il ricorso è
fondato.
Si vede, infatti, in ipotesi di provvedimento abnorme, come tale immediatamente ricorribile
per cassazione, in quanto determinante una indebita regressione del procedimento.

In proposito, le Sezioni unite di questa Corte hanno in più occasioni ribadito (24 novembre
1999, Magnani e 10 dicembre 1997, Di Battista) che si caratterizza per abnormità non soltanto
il provvedimento che, per la sua singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero
ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un
legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o
delle ipotesi previste.

L’abnormità dell’atto, come evidenziato dalle decisioni sopra richiamate, può riguardare tanto il
profilo strutturale (quando l’atto si pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo
funzionale (quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e
l’impossibilità di proseguirlo).

Come già puntualizzato da questa Corte con la sentenza richiamata dal ricorrente ( v. Sez. V,
13 dicembre 2011, n. 610/12, PM in proc. Tomaselli, rv 251939) è abnorme l’ordinanza con cui
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dichiarava la nullità dell’avviso di accertamenti tecnici e del successivo espletamento degli

il Tribunale – previa declaratoria di nullità di atti concernenti taluni imputati – disponga, per
motivi di opportunità connessi alla ritenuta inscindibilità delle posizioni di tutti gli imputati, la
restituzione degli atti al P.M. anche per le posizioni soggettive non attinte dalle predette nullità,
determinando così un’indebita regressione nel procedimento nei confronti di questi ultimi, in
quanto contrastante con il principio di irretrattabilità dell’azione penale.

Trattasi di principio di diritto applicabile anche nel caso in esame, in cui è evidente l’errore in

agli imputati Murru e Veronico, nei confronti dei quali nessuna ripetizione di atti doveva
essere effettuata, con conseguente indebita regressione del procedimento nei loro confronti.

Il provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio .

P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla posizione degli imputati Murru
Stefania e Veronico Aldo e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Alessandria.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre

cui è incorso il giudicante nel trasmettere all’ufficio del pubblico ministero anche gli atti relativi

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