Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44004 del 19/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 44004 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla :

JUSSI Nicolas,

n. a Torino il 25\1\1989

avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di
Torino del 18\2\2013 (n. 271\2013);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Maria
Giuseppina Fodaroni,
che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 19/07/2013

1. Con ordinanza del 1\2\2013 il G.i.p. del Tribunale di Aosta disponeva la custodia
cautelare in carcere a carico di Jussi Nicolas ed altri per una pluralità di furti in
abitazione, commessi nell’ambito territoriale della Valle d’Aosta, Verbania e Cuneo.
Con ordinanza del 18\2\2013 il Tribunale del riesame di Torino rigettava
l’impugnazione dello Jussi accusato di cinque furti.
Osservava il Tribunale che da indagini di P.G. emergeva che gli indagati erano
stabilmente dediti alla commissione di furti in abitazione, come si evinceva da
intercettazioni svolte, servizi di appostamento e dal rinvenimento in loro possesso, in
occasione di controlli ed arresti, di strumenti atti alla commissione della attività
delittuosa (dischi da taglio; ricetrasmittenti sintonizzate sui canali delle forze dell’ordine;
guanti da lavoro; cacciaviti, piede di porco; adesivi applicati alle targhe delle auto
utilizzate; ecc.). Inoltre dall’analisi dei tabulati e dai rilievi satellitari, risultavano
presenti nei luoghi ed orari di commissione dei furti, senza che vi fosse una ragione
della loro presenza e della continua peregrinazione notturna sul territorio, peraltro con
un modus operandi inequivocabile : partenza da casa; arrivo nella località di
consumazione dei furti; sosta in loco per un periodo di tempo limitato e compatibile
con l’orario di commissione dei delitti; ritorno a casa in giornata.
In particolare poi lo Jussi, già gravato da precedenti specifici, non aveva fornito alcuna
giustificazione di tali condotte, non rispondendo all’interrogatorio.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato lamentando :
2.1. la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione per avere l’ordinanza
del riesame richiamato per relationem il provvedimento cautelare, che a sua volta
ricopiava la richiesta del P.M., che a sua volta ancora riproduceva la informativa di
reato dei Carabinieri. Pertanto era mancato il controllo giurisdizionale e di garanzia
che il G.i,p. prima ed il Riesame poi, avrebbero dovuto svolgere;
2.2. la violazione di legge laddove il tribunale non aveva disposto la caducazione della
misura pur avendo il P.M. omesso di trasmettere i tabulati telefonici delle utenze degli
indagati e sulla base dei quali era stata individuata la loro localizzazione. La violazione
del quinto comma dell’art. 309 c.p.p. doveva comportare la automatica perdita di
efficacia della misura.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va premesso, in ordine alla censura relativa alla motivazione per relationem, che
tale modalità di redazione della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è
ammessa, sempre che il giudice della impugnazione dia atto di avere svolto il controllo
giurisdizionale che gli compete, rispondendo alle censure mosse con l’atto di gravame.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha svolto il controllo sull’ordinanza
impugnata, emanando un provvedimento di sicuro contenuto valutativo, tanto vero
che ha risposto in modo esaustivo alle eccezioni procedurali ed ha dichiarato la
incompetenza per alcuni imputati e talune imputazioni.
Peraltro, sul punto, nei motivi di ricorso non si fa alcun cenno a omissioni valutative di
specifiche doglianze sulla gravità indiziaria avanzate dalla difesa in sede di riesame.
3.2. In ordine alla seconda censura di rito formulata, va fatta una premessa.
Il quinto comma dell’art. 309 c.p.p. prevede che, su richiesta del presidente, sia
richiesta la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria procedente (di regola il
la quale, non oltre il quinto giorno, deve trasmette al tribunale gli atti presentati dal
P.M. al giudice, a norma dell’articolo 291, comma 1, a sostegno della richiesta della

2

RITENUTO in FATTO

33. Ciò detto, la difesa dello Jussi lamenta che non sono stati trasmessi al Riesame i
tabulati telefonici relativi alle utenze degli indagati. Il Tribunale ha risposto che non ce
ne era bisogno, in quanto la rilevanza dei dati dei tabulati era trasfusa nella
informativa di P.G.
La doglianza formulata è infondata in quanto ciò che avrebbe dovuto lamentare la
difesa, provando tale affermazione, è che con la richiesta di misura cautelare erano
stati trasmessi anche i tabulati e non solo la informativa; ciò perché, come ricordato,
l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorità procedente non riguarda “tutti” gli atti,
ma solo quelli inoltrati al giudice della cautela a sostegno della misura (o quelli
sopravvenuti). Della presenza dei tabulati negli atti inoltrati al G.i.p. non vi è alcuna
prova (neanche desumibile dalla lettura della misura cautelare, che fa riferimento ai dati
rilevabili dalla informativa) e pertanto non può ritenersi maturata la lamentata
violazione del quinto comma dell’art. 309.
Al rigetto, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94, co. 1° ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 19 luglio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

misura, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle
indagini.
Va precisato che l’obbligo di trasmissione riguarda solo degli atti che il P.M. ha
selezionato per sostenere la sua richiesta (oltre che gli elementi a favore
dell’indagato); quindi nessuna onere sussiste di trasmissione di tutto il contenuto del
fascicolo processuale.
La violazione dell’obbligo di cui al quinto comma è sanzionata, processualmente, dal
comma nono dell’art. 309 ove è prevista la perdita di efficacia della misura.
Ciò detto va precisato che la disposizione del quinto comma non è finalizzata a
garantire il diritto di difesa dell’indagato, ciò in quanto la conoscenza degli atti gli è già
assicurata dalla previsione del terzo comma dell’art. 293, il quale prevede che
l’ordinanza cautelare, la richiesta e gli atti a sostegno sono depositati in cancelleria ed
il difensore ha il diritto di visionarli ed estrarne copia (cfr. Corte Cost. sent. n. 192 del
1997).
Pertanto, una finalità di garanzia del diritto di difesa del quinto comma dell’art. 309,
può essere rinvenuta solo nella parte in cui si obbliga il P.M. a trasmettere gli atti
sopravvenuti, favorevoli all’indagato.
Deve ritenersi pertanto che la funzione della norma in questione sia quella di garantire
che il contraddittorio davanti al giudice del riesame si svolga portando
tempestivamente a conoscenza di quest’ultimo gli stessi atti su cui il giudice della
cautela ha svolto le sua valutazioni.
La sanzione della perdita di efficacia svolge una funzione deterrente, garantire che la
decisione avvenga in tempi rapidi e certi, evitando ritardi per eventuali richieste di
integrazione degli atti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA