Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44002 del 19/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44002 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla :

BUTNARU Robert ,

n. in Romania il 20\4\1984

avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di
Bologna del 29\4\2013 (n. 451\2013);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Maria
che ha chiesto dichiararsi
Giuseppina Fodaroni,
inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 19/07/2013

1. Con ordinanza del 13\4\2013 il G.I.P. del Tribunale di Bologna convalidava l’arresto
di Butnaru Robert e di altro coindagato per il delitto di furto aggravato all’interno di un
esercizio commerciale (acc. in Castelfranco Emilia il 10\4\2013), e contestualmente
emetteva ordinanza di custodia in carcere sia per il furto che per la ricettazione di ter
auto, reati accertati nel corso delle operazioni di esecuzione dell’arresto.
Con ordinanza del 29\4\2013 il Tribunale del riesame di Bologna rigettava
l’impugnazione del Butnaru.
Dopo avere premesso che l’indagato era a conoscenza della lingua italiana e che,
pertanto, non gli spettava la traduzione dell’ordinanza cautelare, rilevata la presenza
dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, confermava al misura in
atto.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato lamentando la
erronea applicazione della legge per la omessa traduzione della misura cautelare ed il
difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Il Tribunale con esaustiva e condivisibile motivazione, ha desunto la conoscenza
da parte del Butnaru della lingua italiana (e quindi la non necessità di traduzione
dell’ordinanza), dalle seguenti circostanze : a) è presente sul territorio nazionale dal
2003; b) nei verbali di identificazione ha dichiarato di comprendere la lingua italiana;
c) il 23 aprile 2013 aveva inoltrato un ricorso per cassazione, avverso la convalida,
proposto e sottoscritto personalmente, a dimostrazione della conoscenza della lingua
italiana, scritta e parlata.
3.2. In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, il Riesame ha rilevato come,
dalla pluralità dei fatti commessi (tra cui la ricettazione di 3 auto) e dai plurimi
precedenti penali, anche specifici (alcuni sotto “alias”), emergeva una concreta ed
attuale pericolosità dell’indagato che imponeva, per garantire le esigenze di
prevenzione sociale, il mantenimento della custodia in carcere, unica misura idonea a
garantire le esigenza cautelare.
Tali argomentazioni, coerenti e non manifestamente illogiche, rendono incensurabile in
questa sede il provvedimento impugnato.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94, co. 10 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 19 luglio 2013
Il Consi Here estensore

Il Presidente

RITENUTO in FATTO

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