Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44001 del 19/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44001 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla :

GADDA Giuseppe,

n. a Cento il 25\7\1965

avverso l’ordinanza del Tribunale della
Bologna del 18\4\2013 (n. 398\2013);

Libertà di

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Maria
che ha chiesto dichiararsi
Giuseppina Fodaroni,
inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 19/07/2013

RITENUTO in FATTO

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato lamentando la
illogicità della motivazione laddove il tribunale non aveva tenuto conto che in
precedenti provvedimenti, ove era stata revocata la misura custodiale, si era
rimarcato che il Gadda da tempo si era astenuto dal delinquere e pertanto
implicitamente aveva attesto lo scemare delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari va ricordato che questa Corte di
legittimità, con orientamento consolidato, ritiene che in tema di misure cautelari
personali, il venir meno o l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere
desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza
puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura
valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del
trattamento cautelare (ex plurimis, Cass. IV, 39531\06, imp. De Los, rv. 235391 ; conf.,
Cass. II, 39785\07, imp. Poropat, rv. 238763).
Nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato come i numerosi, gravi e specifici
precedenti penali (per rissa, furto aggravato, associazione per delinquere e 17 furti
esecutivi del programma associativo), fossero sintomatici di una attuale e persistente
pericolosità dell’indagato (testimoniata dalla ultima reiterazione della condotta illecita)
che imponeva, per motivi di prevenzione sociale, il mantenimento della misura
coercitiva in atto. Tali argomentazioni, coerenti e non manifestamente illogiche,
rendono incensurabile in questa sede il provvedimento impugnato.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 19 luglio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

1. Con ordinanza del 18\4\2013 il Tribunale del riesame di Bologna rigettava l’appello
cautelare proposto dal Gadda Giuseppe, sottoposto alla misura coercitiva dell’obbligo
di dimora, aggravato del divieto di uscita di casa dopo le ore 19.00 e prima delle ore
7.00=.
Osservava il Tribunale che l’indagato era pluripregiudicato per furto e che le condanne
ricevute non lo avevano dissuaso dal consumare nuovamente analoghi delitti. Pertanto
il mantenimento della misura era necessario per evitare il pericolo di recidiva.

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