Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44000 del 19/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44000 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 19/07/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla :

GIORDANO Giovanni,

n. a Catania il 2\8\1980

avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di
Catania del 11\4\2013 (n. 131\2013);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Maria
che ha chiesto dichiararsi
Giuseppina Fodaroni,
inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. Salvatore Sterlino, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;

t

1. Con ordinanza del 15\1\2013 il G.I.P. del Tribunale di Catania rigettava l’istanza di
Giordano Giovanni, indagato per i delitti di cui agli artt.73 e 74 T.U. 309 del 1990,
tendente ad ottenere la sostituzione della misura della custodia in carcere con gli
arresti domiciliari.
Con ordinanza del 11\4\2013 il Tribunale del riesame di Catania rigettava l’appello
cautelare proposto dal Giordano.
Osservava il Tribunale che dalla perizia psichiatrica svolta nel corso della procedura
incidentale, era emersa la compatibilità del regime carcerario con le condizioni di
salute dell’indagato il quale, anzi dalle terapie intramurarie stava traendo giovamento.
Quanto alla lamentata disparità di trattamento con il coindagato Musumeci Gioeli
Carmelo, uscito dal carcere, essa non sussisteva in quanto il Giordano, al contrario del
coindagato, era gravato da un precedente specifico ed in tal modo manifestava una
concreta propensione a delinquere.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato lamentando :
2.1. la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione laddove il tribunale
aveva fatto leva su un risalente e non grave precedente per giustificare la disparità di
trattamento rispetto al Musumeci, trattandosi di coetanei che avevano commesso lo
stesso illecito. Anzi il disagio mentale del Giordano avrebbe dovuto indurre a maggiore
considerazione della eccessività della custodia carceraria.
2.2. il difetto di motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari a salvaguardare le
esigenze cautelari, a fronte di un indagato che non risulta avere né precedenti, né
carichi pendenti per evasione.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il tribunale del Riesame, nel valutare le esigenze cautelari e nell’individuare la misura
della custodia carceraria come unica misura idonea a garantire le esigenze di
prevenzione sociale, non solo ha fatto riferimento alla pluralità e gravità delle
imputazioni, ma anche precedenti penali per armi, ricettazione e traffico di
stupefacenti.
Va ricordato sul punto che questa Corte di legittimità ha statuito che “In tema di
misure cautelari, ai fini della prognosi della cosiddetta pericolosità sociale, il giudice
deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto,
stante l’alta significazione, a tale fine, della recidiva nel reato e deve, altresì, tenere
conto delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
21441 del 17/04/2009 Cc. (dep. 22/05/2009), Rv. 243887; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4310 del
01/08/1995 Cc. (dep. 08/08/1995), Rv. 202197).

Pertanto, le argomentazioni svolte dal Tribunale, coerenti e non manifestamente
illogiche e che giustificano anche la diversità di trattamento con altro coindagato,
rendono incensurabile in questa sede il provvedimento impugnato.
Né alcuna rilevanza ha la circostanza, indicata dalla difesa, che il Giordano sia
portatore di un “disagio mentale”. Infatti i profili psicologici dell’imputato, se non
rilevano, come nel caso di specie, ai fini della punibilità del fatto, non incidono sulla
valutazione delle esigenze cautelari ed, anzi, la presenza di un “disagio” potrebbe
essere considerata un ulteriore indice della propensione a delinquere che conferma la
presenza di gravi esigenze cautelari.
Al rigetto, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

2

RITENUTO in FATTO

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94, co. 10 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 19 luglio 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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