Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 440 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 440 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Cardella Loreto, nato a Palermo il 10.1.63
imputato art. 4 L. 401/89
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 6.3.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

La Corte d’appello ha ribadito la condanna inflitta al ricorrente per avere violato il
divieto impostogli di accedere a luoghi nei quali si svolgono competizioni sportive o si
accettano scommesse si effettuano giochi autorizzati. Egli, infatti, è stato sorpreso dalla G.d.F.
in un locale dove si effettuavano scommesse.
Con il ricorso, ci si duole della mancata assoluzione e del diniego di attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile perché, generico, in fatto e, comunque, manifestamente
infondato.
Sotto il primo profilo – della responsabilità – le deduzioni difensive si risolvono in una
mera evidenziazione di circostanze di fatto dalle quali si dovrebbe evincere che la Corte ha
errato a ritenere la responsabilità del Cardella e, per contro, confermare l’assoluzione di Bilello
(originario coimputato) visto che, mentre quest’ultimo si trovava dietro il bancone del locale,

Data Udienza: 25/10/2013

l’imputato è stato trovato nella zona antistante tale bancone e la perquisizione personale del
Cardella ha dato esito negativo. Si tratta, però, chiaramente, di considerazioni fattuali che non
elidono la obiettiva logicità della motivazione su cui si è fondata la decisione della Corte (vale a
dire, il fatto che Cardella fosse intestatario del contratto di locazione del locale dove
obiettivamente si svolgevano scommesse – come accertato attraverso il rinvenimento di ricevute in
possesso di terza persona controllata appena uscita dal locale).
Obiettivo è, poi, l’ulteriore dato – evidenziato dalla Corte

che il Cardella è pregiudicato la
qual cosa, oltre a riverberare anche sulla valutazione dei profili di responsabilità, è certamente
negativa per il riconoscimento di attenuanti generiche che sono state giustamente negate dalla
Corte proprio valutando il comportamento dell’imputato e le sue abitudini di vita (sulle quali il

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

ricorrente richiama l’attenzione).

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