Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 440 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 440 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Cardella Loreto, nato a Palermo il 10.1.63
imputato art. 4 L. 401/89
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 6.3.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
La Corte d’appello ha ribadito la condanna inflitta al ricorrente per avere violato il
divieto impostogli di accedere a luoghi nei quali si svolgono competizioni sportive o si
accettano scommesse si effettuano giochi autorizzati. Egli, infatti, è stato sorpreso dalla G.d.F.
in un locale dove si effettuavano scommesse.
Con il ricorso, ci si duole della mancata assoluzione e del diniego di attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile perché, generico, in fatto e, comunque, manifestamente
infondato.
Sotto il primo profilo – della responsabilità – le deduzioni difensive si risolvono in una
mera evidenziazione di circostanze di fatto dalle quali si dovrebbe evincere che la Corte ha
errato a ritenere la responsabilità del Cardella e, per contro, confermare l’assoluzione di Bilello
(originario coimputato) visto che, mentre quest’ultimo si trovava dietro il bancone del locale,
Data Udienza: 25/10/2013
l’imputato è stato trovato nella zona antistante tale bancone e la perquisizione personale del
Cardella ha dato esito negativo. Si tratta, però, chiaramente, di considerazioni fattuali che non
elidono la obiettiva logicità della motivazione su cui si è fondata la decisione della Corte (vale a
dire, il fatto che Cardella fosse intestatario del contratto di locazione del locale dove
obiettivamente si svolgevano scommesse – come accertato attraverso il rinvenimento di ricevute in
possesso di terza persona controllata appena uscita dal locale).
Obiettivo è, poi, l’ulteriore dato – evidenziato dalla Corte
che il Cardella è pregiudicato la
qual cosa, oltre a riverberare anche sulla valutazione dei profili di responsabilità, è certamente
negativa per il riconoscimento di attenuanti generiche che sono state giustamente negate dalla
Corte proprio valutando il comportamento dell’imputato e le sue abitudini di vita (sulle quali il
–
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013
Il Presidente
ricorrente richiama l’attenzione).