Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
TOMOSI ATTILA

n. il 30.04.1969

avverso la sentenza n. 233/2012 della Corte d’Appello di Venezia del
14.02.2012.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 14 novembre 2012 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Oscar Cedrangolo
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

L’avv. Paolo Mazzoli, in sostituzione dell’avv. Giancarlo Di Giulio,
difensore di ufficio dell’imputato, chiede l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN DIRITTO
TOMOLI Attila ricorre in cassazione avverso la sentenza, in epigrafe
indicata, della Corte d’Appello di Venezia di conferma della sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti dal GUP del Tribunale dello stesso
capoluogo in ordine al delitto di cui all’art. 589, 2° comma cod. pen.,
aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Per una migliore intelligenza dei motivi di gravame è opportuno riportare la
descrizione del fatto così come ritenuta dai giudici del merito.

passeggero Illes Erika, mentre procedeva ad una velocità stimata di circa
120 Km/h, nella prima corsia di marcia dell’autostrada A4 “Serenissima” in
territorio di Mira, andava a collidere con l’autoarticolato, condotto da BALOS,
che a sua volta si era immesso da poco nella stessa corsia di marcia. A
seguito dell’urto Erika Illes decedeva.
I giudici, premesso che l’autoarticolato si era immesso nella prima
carreggiato ad una velocità molto modesta di circa 18 Km/h impiegandovi un
tempo di circa 7/8 secondi, e che il TOMOSI avrebbe avuto a disposizione
non meno di duecento metri per evitare l’impatto con il mezzo pesante (o
rallentando per accodarsi o mutando corsia e sorpassare) hanno ritenuto che
egli aveva percepito con ingiustificato e notevole ritardo la manovra di
immissione dell’autoarticolato e che, quindi la sua condotta di guida era stata
connotata da disattenzione.
La Corte del merito, facendo proprio l’impianto motivazionale del GUP, ha
ribadito che l’imputato ha percepito in ritardo la manovra posta in essere dal
BALOS, vi ha reagito in palese ritardo, e ciò, secondo logica e comune
esperienza, per mancanza della dovuta attenzione alla guida.
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione deducendo che la Corte del merito
ha fatto proprio l’impianto motivazionale del giudice di primo grado ritenendo
la responsabilità dell’imputato unicamente sulla base della ricostruzione
dell’incidente effettuata dal consulente del P.M. senza tener conto
dell’effettiva portata di tale consulenza. In particolare si argomenta che dalla
lettura dell’elaborato peritale si evince una sensibile contraddittorietà nella
indicazione della dinamica della manovra che sarebbe stata operata dal
TOMOSI atteso che il consulente per ben due volte ha precisato che
l’automobilista, percepita la presenza dell’autoarticolato, ha tentato di evitare
la collisione deviando a sinistra e frenando, quindi, prestando attenzione alla
guida, al contrario di quanto ha poi indicato nelle conclusioni.

L’imputato, alla guida della sua autovettura Ford Fiesta con a fianco quale

RITENUTO IN DIRITTO
Il motivo esposto è infondato sicché il ricorso va rigettato.
La censura primaria, come già esposto nella parte narrativa, riguarda l’aver
recepito da parte dei giudici del merito la ricostruzione del sinistro stradale
operata dal consulente del P.M. che, nel formulare le conclusioni, sarebbe
caduto in contraddizione rispetto a quanto descritto in relazione.
La critica non è affatto condivisibile.
Ed, invero, il comportamento che si contesta all’imputato non è quello di non

l’autocarro, bensì è quello di aver percepito in ritardo, per evidente
negligenza (distrazione alla guida), l’immissione sulla carreggiata del
medesimo, di tal che qualsiasi manovra di emergenza, che pure è stata
attuata dal ricorrente, è risultata inidonea ad evitare l’impatto tra
l’autovettura ed il mezzo pesante.
Non si rinviene alcuna contraddittorietà, o erronea interpretazione
dell’elaborato peritale. Difatti nell’impugnata sentenza, con estrema
chiarezza, è stato affermato, sulla base dei rilievi tecnici (non contestati)
dell’ausiliario che, nella situazione in cui si è venuto a trovare, il TOMOSI ha
posto in essere una condotta di guida connotata da disattenzione: stante la
velocità estremamente bassa tenuta dal conducente dell’autorticolato per
portarsi nella corsia di marcia, e, perciò, l’assai durevole tempo di sua
immissione in corsia (quantificato in sette-otto secondi), ammessa una
velocità dell’automobile dell’ordine di 120 Km/h, il TOMOS’ avrebbe avuto a
propria disposizione non meno di duecento metri per scongiurare l’impatto
costituito dal mezzo pesante, tale, cioè, da permettergli agevolmente di
rallentare per accodarsi al rimorchio o di mutare corsia e sorpassare.
In definitiva, il ricorrente non propone una ricostruzione del fatto diversa con
riferimento ad elementi probatori non considerati dalla Corte distrettuale o
malamente interpretati, ma semplicemente una contraddittorietà di
motivazione, indotta da una contraddittorietà logica della relazione peritale,
che, come illustrato, alla verifica di questo collegio si è rilevata del tutto
insussistente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 14 novembre 2014.12.

aver posto in essere alcuna manovra atta ad evitare la collisione con

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