Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEROTTA SAVINO ANTONIO N. IL 14/01/1989
avverso l’ordinanza n. 88/2015 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
14/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 5 pj
c3,A,wifo

(C.4.

Uditi difensor Avv.;

„30

Data Udienza: 02/12/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Merotta Savino Antonio ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in
rubrica, con cui il GIP del Tribunale di Trani, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione ex art. 671
cod.proc.pen. tra i fatti giudicati con le sentenze di condanna pronunciate nei
riguardi del ricorrente il 28.05.2013 e il 3.03.2014 dalla Corte d’appello di Bari,
rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni 5 di reclusione e C
1.400 di multa; deduce con un primo motivo violazione degli artt. 81 cod. pen. e
671 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione, in relazione all’omessa

pronuncia sui fatti giudicati con altre due sentenze, emesse il 14.01.2013 e il
22.04.2013 dalla Corte d’appello di Bari, oggetto dell’istanza originaria; e
lamenta, con un secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione relativa
alla natura spropositata dell’aumento di pena applicato per i reati satellite.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato, con le precisazioni che seguono, e il suo
accoglimento determina l’assorbimento della seconda ragione di doglianza del
ricorrente.
Dalla lettura dell’istanza formulata dal Merotta ex art. 671 cod.proc.pen. risulta
che la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in sede
esecutiva riguardava una serie di rapine aggravate (e reati connessi) commesse
in diverse località pugliesi nel periodo compreso tra il 6.07.2011 e il 28.11.2011,
giudicate con quattro diverse sentenze di condanna della Corte d’appello di Bari;
l’ordinanza impugnata ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati
oggetto delle ultime due sentenze (pronunciate il 28.05.2013 e il 3.03.2014), ma
ha omesso qualsiasi pronuncia, e motivazione, sui fatti oggetto delle prime due
decisioni (pronunciate il 14.01.2013 e il 22.04.2013), già unificati tra loro ex art.
81 capoverso cod.pen.

in executivis, e di cui il ricorrente aveva chiesto di

valutare la riconducibilità a un medesimo disegno criminoso comune ai reati
oggetto delle ultime due sentenze.
Sussiste, dunque, il vizio di omessa pronuncia, denunciato dal ricorrente, su una
parte essenziale dell’istanza presentata al giudice dell’esecuzione, che è
riconducibile a una violazione di legge (avendo il giudice il dovere di pronunciare
sull’intero tema sottoposto alla sua decisione, che sia munito del carattere della
decisività) ancor prima che a una carenza di motivazione, e che impone di
annullare l’ordinanza gravata con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di
Trani (in diversa persona fisica: Corte Cost. n. 183 del 2013); il giudice di rinvio,
in caso di riconoscimento della continuazione, dovrà attenersi al principio di
diritto, affermato in modo costante da questa Corte, per cui occorre procedere (
,/-5

1

preventivamente allo scioglimento del cumulo giuridico delle pene relative ai
reati unificati sotto il vincolo della continuazione interna nell’ambito delle singole
sentenze di condanna, agli effetti di individuare – secondo il criterio legale
stabilito dall’art. 187 disp.att. cod.proc.pen. – la violazione più grave (che è
quella per la quale è stata inflitta in sede di cognizione la pena più grave),
determinando quindi autonomi aumenti di pena per tutti i reati satellite,
compresi quelli già riuniti in continuazione dal giudice della cognizione col reato
posto a base del nuovo computo (Sez. 5 n. 8436 del 27/09/2013, Rv. 259030;

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di
Trani.
Così deciso il 2 dicembre 2016

Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Rv. 248299).

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