Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43998 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43998 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMOTTI GIANPAOLO N. IL 24/03/1966
avverso la sentenza n. 545/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI Udito il Procuratore Generale in persona dl Dott. Q/
che ha concluso per

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12

riìe.

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Udito, per l arte civile, l’Avv
Udit i difensøf Avv.

Data Udienza: 02/10/2013

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 12.04.2012, in
riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 28.10.2011, appellata dal
Procuratore Generale, affermava la penale responsabilità di Comotti Gianpaolo in
ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada.
La Corte territoriale rilevava che l’impugnazione della parte pubblica era
fondata. Il Collegio evidenziava che risultava pacificamente accertato che

unitamente ad altre due commensali; e che era del tutto irrilevante la circostanza
che Comotti avesse assunto un gastroprotettore, medicinale astrattamente idoneo
a rallentare l’assorbimento dell’alcol nell’organismo, ma non certo ad aumentarne
la concentrazione.
2.

Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione

Gianpaolo Cornotti, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo la parte deduce l’erronea applicazione dell’art. 186,
cod. strada e degli artt. 42 e 43 cod. pen.
L’esponente osserva che il prevenuto, nel corso della cena precedente
l’effettuazione dell’alcoltest, aveva bevuto due bicchieri di vino ed assunto un
farmaco denominato “Pantorc”, che gli era stato prescritto dal medico curante; e
che l’esito dell’esame alcolimetrico (dal quale era risultato un tasso pari a 0,96 g/l),
effettuato ad oltre due ore di distanza dalla assunzione del farmaco, aveva
allarmato il medico curante del Comotti; che il sanitario aveva quindi prescritto
esami ematici, dai quali era risultato che il paziente era affetto da un danno
epatico, causato dalla assunzione del predetto farmaco.
Ciò posto, il ricorrente rileva che il Tribunale Bergamo aveva mandato
assolto l’imputato, giacché appariva ragionevole il dubbio che l’assunzione del
farmaco avesse alterato il risultato della prova strumentale relativa al tasso
alcolemico. Il deducente considera che la motivazione addotta dalla Corte
territoriale, nel riformare la sentenza assolutoria, risulta carente sotto diversi
profili: per la mancata considerazione della scansione temporale degli avvenimenti,
sopra richiamati; e per aver ritenuto che il prevenuto si fosse posto
consapevolmente alla guida di un veicolo, dopo aver assunto bevande alcoliche, in
quantità superiore alla soglia di punibilità. La parte osserva che la Corte di Appello
ha omesso di considerare gli effetti della disfunzione epatica procurata al Comotti
dalla assunzione del “Pantorc”, incidenti sulla nnetabolizzazione dell’alcol.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancata assunzione di
prova decisiva, con riguardo alla perizia tossicologica volta ad accertare l’effetto del
medicinale Pantorc sul metabolismo dell’alcol, istanza già spiegata nel corso del
giudizio di primo grado – a fronte della quale il Tribunale aveva disposto l’esame del

l’imputato, la sera del fatto, aveva consumato una intera bottiglia di vino,

medico curante ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. – e riformulata nel giudizio di
appello. Osserva che, sul punto di interesse, la Corte di Appello si è limitata ad
affermare che risultava del tutto irrilevante la valutazione relativa agli effetti del
predetto farmaco.
Con il terzo motivo l’esponente deduce la violazione dell’art. 133 cod. pen.
e l’illogicità della motivazione, in riferimento alla quantificazione della pena.
Considerato in diritto

3.1 Si procede all’esame unitario del primo e del secondo motivo di
doglianza.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamene affermato che
nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito
al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta
compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione,
impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento
come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti
vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente
sostenibilità del primo giudizio (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8705 del 24/01/2013,
dep. 21/02/2013, Rv. 254113).
Orbene, la Corte di Appello di Brescia, nel riformare la sentenza assolutoria
resa dal Tribunale di Bergamo del 28.10.2011, ha sviluppato un percorso
argomentativo che risulta del tutto coerente rispetto al delineato obbligo
motivazionale.
Invero, la Corte territoriale ha considerato: che il prevenuto aveva assunto
bevande alcoliche, in quantità non trascurabile, la sera del fatto, avendo
consumato, insieme a due commensali, una intera bottiglia di vino; che risultava
irrilevante, ai fini del superamento delle concentrazioni alcolemiche consentite dal
codice della strada, l’ulteriore assunzione di un farmaco gastroprotettore, atteso
che tale evenienza avrebbe potuto rallentare l’assorbimento dell’alcol, ma giammai
aumentarne la relativa concentrazione; che il prevenuto si era posto
consapevolmente alla guida della vettura, dopo aver bevuto il richiamato
quantitativo di vino ed avere assunto la specialità medicinale ora riferita.
Sulla scorta di tali rilievi il Collegio ha, quindi, considerato che la condotta
come accertata integrava il reato contravvenzionale di cui all’art. 186, comma 2,
lett. b), cod. strada.
Preme pure evidenziare che il percorso motivazionale sviluppato dalla
Corte di Appello, con specifico riferimento alla prova della sussistenza dell’elemento
psicologico del reato, risulta del tutto coerente rispetto all’insegnamento
ripetutamente espresso dalla Corte regolatrice, in riferimento all’elemento

3. Il ricorso è infondato.

psicologico delle contravvenzioni. Ed invero, per integrare l’elemento soggettivo
della fattispecie della guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, cod. strada, non
è necessario il dolo, ma è sufficiente la colpa, la quale, come esposto dal giudice di
merito, si riscontra nella condotta dell’imputato, il quale si pose volontariamente
alla guida di una autovettura (condotta che obbliga specificamente all’osservanza
della disciplina che regola la circolazione stradale), nella consapevolezza di avere
assunto da poco bevande alcoliche in quantità non trascurabile, oltre ad un

31.07.2012, n.m.).
Ciò posto, deve allora osservarsi che la sentenza impugnata non risulta
censurabile neppure in riferimento alla mancata assunzione della prova richiesta
dalla difesa, volta all’accertamento degli effetti del farmaco gastroprotettore sul
metabolismo dell’alcol.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: che il
vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell’istruttoria
dibattimentale svolta in primo grado; che la rinnovazione, anche parziale, del
dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta
unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli
atti; e che solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente
motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla
acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 6379 del 17/03/1999, dep. 21/05/1999, Rv. 213403). Deve, peraltro,
considerarsi che nel caso di specie, la Corte di Appello ha espressamente
considerato che la richiesta istruttoria presentata dalla difesa risultava del tutto
irrilevante, in ragione delle circostanze di fatto pacificamente accertate nel corso del
giudizio di primo grado, anche concernenti gli effetti, in ipotesi marginali, che
possono derivare dalla assunzione di un farmaco gastroprotettore.
3.2 fi terzo motivo di ricorso non ha pregio.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la dosimetria della pena. La Corte di Appello, infatti, ha contenuto
il trattamento sanzionatorio in mesi tre di arresto ed C 900,00 di ammenda, in
considerazione della modesta gravità – oggettiva e soggettiva – del fatto. Detta
pena è stata quindi ridotta di un terzo, per effetto delle circostanze attenuanti
generiche, applicate nella massima estensione, in ragione del buon comportamento
processuale. La Corte di merito, infine, ha sostituito la pena detentiva con quella
pecuniaria della specie corrispondente ed ha concesso il beneficio della non
menzione.

4

farmaco gastroprotettore (Cass. Sez. 4,sentenza n. 31295 del 11.04.2012, dep.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013.

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