Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43997 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43997 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
DI MARCO FRANCESCO N. IL 18/04/1984
avverso la sentenza n. 135/2009 GIUDICE DI PACE di CECINA, del
17/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CQ, ez, ó
che ha concluso per

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Udito, per la Øte civile, l’Avv
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Data Udienza: 02/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Giudice di Pace di Cecina, con sentenza in data 17.05.2012, ha
affermato la penale responsabilità di Francesco Di Marco, in relazione al reato di cui
all’art. 590, cod. pen., condannando l’imputato alla pena di € 300,00 di multa. Al
prevenuto si contesta, mentre si trovava alla guida della autovettura Peugeot 206
Tg. CC087MK, di avere colposamente invaso la corsia di marcia percorsa
dall’autovettura Renault Laguna, Tg. BH904HE, condotta da Donati Stefano e con a

di avere provocato alla Bemacchi lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Firenze propone ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza; la parte
deduce l’erronea applicazione dell’art. 222 cod. strada e rileva che il giudice ha
omesso di provvedere all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Nel caso di specie, l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato
concerne il reato di lesioni personali colpose, giudicate guaribili in giorni sette, per
violazione delle norme del codice della strada, contestata in punto di fatto nei
termini sopra riferiti. Pertanto, a mente del disposto di cui all’art. 222, comma 2
cod. strada, all’accertamento del reato consegue l’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni
a tre mesi. Di converso, il Giudice di Pace ha omesso di applicare la predetta
sanzione amministrativa accessoria nei confronti dell’imputato.
3.2 Poiché l’applicazione in concreto della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida comporta l’uso dei poteri
discrezionali riservati al giudice del merito, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata deve essere annullata, nella parte in cui non dispone l’applicazione della
predetta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Giudice di Pace di
Cecina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia
sul punto al Giudice di Pace di Cecina.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013.

bordo Bemacchi Fabrizia, di avere urtato il predetto veicolo con le riferite modalità e

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