Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43996 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43996 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERNA LEONARDO N. IL 02/05/1987
1, kpz•c4i5. A,t
avverso la sentenza n. 12343/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ALCAMO, del
16/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C11,1 eo
che ha concluso per
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et,

Udito, per la pa,it6 civile, l’Avv
Udit i difensor Mv.

Data Udienza: 02/10/2013

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Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con sentenza del
16.02.2011, resa all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava Perna Leonardo
responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. Il Tribunale
condannava il prevenuto alla pena di venti giorni di arresto ed C 1.070,00 di
ammenda e sostituiva la pena detentiva, ai sensi della legge n. 689/1981, in quella
pecuniaria della specie corrispondente pari ad C 5.000,00 di ammenda, applicando

2. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Trapani ha proposto
ricorso per cassazione Perna Leonardo, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo, la parte deduce la violazione di legge, in riferimento
all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada. L’esponente osserva che il giudicante ha
rigettato la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità assumendo
erroneamente che la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, non
giustificasse la concessione dell’ulteriore beneficio della sostituzione della pena con
il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente sottolinea che il Tribunale, in contrasto con
il dettato normativo, ha pure rilevato che la sostituzione della pena costituisce una
mera facoltà, da parte del giudice. L’esponente osserva che nel caso sussistevano i
presupposti per l’applicabilità dell’istituto.
Con il secondo motivo l’esponente denuncia la violazione dell’art. 606, lett.
e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione. La parte rileva che il Tribunale,
nella motivazione della sentenza impugnata, ha omesso di chiarire le ragioni per le
quali non ha concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della
pena, beneficio che era stato espressamente richiesto dalla difesa in sede di
discussione conclusiva.
Considerato in diritto
3. Il ricorso che occupa muove alle considerazioni che seguono.
3.1 Ritiene questa Suprema Corte che la presente impugnazione, proposta
nelle forme del ricorso per cassazione, debba essere convertita in appello.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il
ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo per vizi di pura legittimità; e
che, con tale gravame, sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle
lettere sub d) e sub e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue che il
ricorso per cassazione, proposto dall’imputato, che contenga – come nella specie tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,
per carenza di motivazione, non può essere presentato “per saltum” ma deve
essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (cfr.
Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26419 del 03/07/2012, dep. 06/07/2012, Rv. 253122).

complessivamente la pena di C 6.070,00 di ammenda.

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E’ poi appena il caso di rilevare le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, nel censire la disciplina normativa dell’inappellabilità delle sentenze di
condanna dettata dal terzo comma dell’art. 593, cod. proc. pen., hanno precisato
che, per effetto della sostituzione, non si producono gli effetti sostanziali propri
delle pene pecuniarie; che la sanzione ex art. 53, legge 689/1981 non ha natura di
“pena pecuniaria”, poiché in tal caso l’ammenda è applicata solo come sanzione
sostitutiva dell’arresto; e che, pertanto, è l’arresto la “pena” alla quale occorre fare

7902 del 3.02.1995, dep. 14.07.1995, Rv. 201546).
4. Il ricorso va quindi convertito in appello, con trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di
appello di Palermo.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013.

riferimento, pure in caso di intervenuta sostituzione (Cass. Sez. U, sentenza n.

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